Guidi Costruzioni ottiene l'annullamento dell’esclusione dalla gara ANAS per la tangenziale di Foggia
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno assistito Guidi Costruzioni S.r.l.; gli avvocati Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni e Fiorella Forziati hanno rappresentato ANAS; gli avvocati Luca Mazzeo, Vito Aurelio Pappalepore e Maria Ida Leonardo hanno tutelato Pagone Infrastrutture S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4712/2025 (RG 1278/2024), ha accolto l’appello proposto da Guidi Costruzioni S.r.l. contro la precedente sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso relativo all’esclusione della società dalla gara indetta da ANAS per i lavori di manutenzione della tangenziale ovest di Foggia.
Il cuore della controversia ruotava attorno alla procedura di verifica di anomalia dell’offerta di Guidi Costruzioni, esclusa perché ritenuta non sostenibile dalla stazione appaltante sia su alcune voci di costo (in particolare: prezzo della lavorazione migliorativa NP6, manodopera, personale fisso di cantiere e trasporto a discarica). Nel ricorso incidentale, Pagone Infrastrutture – aggiudicataria della gara – aveva, tra l’altro, contestato la validità del formato elettronico dell’offerta economica di Guidi e la presunta illegittimità delle migliorie tecniche proposte, specie riguardo il riutilizzo del fresato d’asfalto.
Dopo aver disposto una verificazione tecnica affidata al Politecnico di Milano, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure di Guidi Costruzioni. L’elemento giuridico decisivo è stato quello della corretta valutazione tecnico-discrezionale delle offerte da parte della PA: la stazione appaltante aveva erroneamente applicato i parametri standard ANAS piuttosto che valutare coerentemente la specifica soluzione tecnica migliorativa proposta da Guidi, soprattutto per quanto concerne la lavorazione NP6 (che prevedeva l’uso combinato di fresatrice e stabilizzatrice per il recupero del fresato d’asfalto, portando a un’effettiva economia di costi e manodopera rispetto al prezzoario di riferimento ANAS).
Sul tema della manodopera, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la riduzione del costo era congruamente giustificata dalle migliorie e da una più efficiente organizzazione di cantiere, così come il risparmio sulle voci "personale fisso di cantiere" e "trasporto a discarica" era fondato su dati concreti e coerenti con il disciplinare di gara. Anche la contestazione sulla mancata presentazione del file in formato Excel anziché PDF non ha portato all’esclusione di Guidi, poiché la lex specialis non prevedeva una sanzione espulsiva per tale inosservanza, laddove la sottoscrizione digitale garantiva comunque l’integrità e la riconducibilità dell’offerta.
Sul fronte delle contestazioni di Pagone Infrastrutture, il Collegio ha stabilito che l’offerta migliorativa di Guidi non integrava alcuna violazione della lex specialis, né dal punto di vista della tipologia di materiali utilizzati, né dei limiti quantitativi posti dalla documentazione di gara. La natura di “sottoprodotto” del fresato d’asfalto utilizzato in sito, come individuata dal verificatore, escludeva l’aleatorietà e la necessità di specifici test ambientali aggiuntivi in assenza di contrarie prescrizioni.
Quanto ai profili di rito (presunta mancata notifica al Commissario Straordinario e ad amministrazioni centrali titolari dei fondi), sono state rigettate tutte le eccezioni in quanto l’unica legittimata passivamente era ANAS quale stazione appaltante, mentre il mero finanziamento con fondi FSC non integra uno specifico presupposto processuale in sede di impugnazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato i provvedimenti di esclusione, ordinando ad ANAS la rinnovazione del giudizio di congruità limitatamente alle voci controverse, secondo i principi enunciati in sentenza. L’istanza di accesso in corso di causa avanzata da Pagone è stata dichiarata inammissibile. Spese compensate tra le parti, salvo quelle per la verificazione tecnica, poste a carico solidale di ANAS e Pagone.