Ativa ottiene ragione sul calcolo dell’adeguamento tariffario autostradale
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli Avvocati Arturo Cancrini e Vittorio Donato Gesmundo hanno rappresentato Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4713/2025 (n. 5760/2023 REG.RIC.), ha accolto le ragioni di Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A., ponendo fine a una complessa vicenda sull’adeguamento tariffario delle tratte autostradali gestite dalla società nei territori delle province di Torino e Vercelli. La sentenza riforma la decisione di primo grado del TAR Piemonte (n. 166/2023) accogliendo, in parte qua e con diversa motivazione, il ricorso originario della concessionaria.
Al centro del contenzioso era il decreto interministeriale n. 450/2015 con cui i Ministeri coinvolti avevano riconosciuto un incremento tariffario solo dello 0,03% per il 2016, a fronte del maggiore incremento richiesto da Ativa sulla base dei parametri della convenzione (artt. 14 e 15) e dei piani economico-finanziari in discussione. In prima battuta, il TAR aveva accolto il ricorso di Ativa per carenza di motivazione e istruttoria dell'atto amministrativo. In appello, l’Amministrazione pubblica ha sostenuto che il provvedimento era comunque motivato per relationem agli atti endoprocedimentali.
Il Consiglio di Stato ha rimarcato che la motivazione per relationem è da ritenersi legittima e che la parte interessata avrebbe potuto o dovuto acquisire tramite accesso agli atti la scheda istruttoria richiamata nel provvedimento, prodotta poi su sollecitazione del giudice d’appello. La sentenza precisa che la carenza istruttoria non sussiste se il provvedimento richiama per relationem atti accessibili e sufficientemente dettagliati a ricostruire la decisione amministrativa. In tal senso, l’atto di concessione non era da ritenersi privo di motivazione.
Elemento dirimente della decisione riguarda tuttavia la corretta applicazione della convenzione in scadenza (Convenzione 2007, art. 16 bis). Secondo il giudice d’appello, l’adeguamento tariffario doveva essere calcolato anche in regime di prorogatio considerando la variabile X (produttività), che l’Amministrazione invece aveva posto a zero. Il Consiglio ha escluso che la cessazione della convenzione potesse costituire di per sé giustificazione per escludere la variabile X dal calcolo, confermando un principio già affermato in precedenti pronunce.
L’oggetto del contendere, ridimensionato in corso di causa a seguito di sentenze ormai passate in giudicato, è rimasto circoscritto al mancato riconoscimento della variabile X per gli anni 2015 e 2016. Accolta dunque la doglianza di Ativa: l’Amministrazione dovrà riesercitare il proprio potere dando compiuta considerazione al parametro X secondo i criteri convenzionali e specifici per impresa, senza rifarsi genericamente a recuperi medi di settore.
La sentenza sottolinea che il riesercizio del potere amministrativo dovrà rispettare il vincolo conformativo discendente da questa pronuncia e dai relativi allegati contrattuali.
Le spese sono compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda e della parziale accoglienza delle istanze.