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Il Comune di San Vito dei Normanni ottiene conferma della legittimità della gara sui servizi cimiteriali


Pubblicato il: 6/16/2025

L'Avvocato Giuseppe Tanzarella ha assistito Sesa s.r.l. L'Avvocato Luca Pedone ha rappresentato il Comune di San Vito dei Normanni.

Con la sentenza n. 4715/2025, pubblicata il 30 maggio 2025 (RG n. 01495/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello promosso da Sesa s.r.l. contro il Comune di San Vito dei Normanni, confermando la legittimità della gara d’appalto per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e della luce votiva per il periodo 2025/2029.

Sesa s.r.l., già gestore uscente del servizio, aveva presentato ricorso avverso gli atti di gara, lamentando soprattutto la non remuneratività della concessione e l’illegittimità dell’aggio previsto per l’amministrazione (15% sul valore della concessione, con possibilità di rialzo). Nel dettaglio, la società appellante aveva contestato la sottostima del costo della manodopera e l’incidenza dell’aggio anche su costi non strettamente rientranti nei ricavi. La sentenza del TAR Lecce (sez. II, sent. n. 197/2025) aveva già respinto le doglianze, ritenendo insussistenti elementi di oggettiva insostenibilità.

Con il nuovo giudizio di appello, Sesa ha insistito sulle proprie censure, sostenendo che la lex specialis avrebbe previsto condizioni economiche non sostenibili a livello oggettivo e generale per qualunque operatore. Il Consiglio di Stato ha però ribadito che, ai fini dell’illegittimità di una legge di gara per condizioni economiche insostenibili, la prova deve riguardare l’assoluta oggettiva non remuneratività per la generalità degli operatori del settore e non solo per il singolo caso concreto. Tale prova, secondo il Collegio, non è stata fornita da Sesa: la società si è limitata a contestare i criteri di calcolo del costo della manodopera adottati dall’amministrazione, senza produrre approfondimenti tecnici o una perizia asseverata a supporto.

Un elemento decisivo per il rigetto del ricorso è stato rilevato nella stessa partecipazione di Sesa e di altri cinque operatori alla gara: secondo la consolidata giurisprudenza, la volontà di partecipare, nonostante la contestazione, dimostra che la lex specialis non è strutturalmente escludente ed esiste in concreto possibilità di formulare offerte sostenibili. Inoltre, è stato valorizzato il criterio di calcolo dell’aggio applicato sul fatturato complessivo generato dal concessionario, coerente con la normativa vigente (art. 179 d.lgs. 36/2023) e con le prassi di settore.

Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati sia la contestazione sul costo del lavoro sia quella sull’aggio, respingendo integralmente l’appello di Sesa s.r.l. e ordinando la compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della controversia.