Provincia di Verona prevale nel caso Superbeton sulla revoca dell’autorizzazione ambientale
Pubblicato il: 6/16/2025
Gli Avvocati Annamaria Tassetto, Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Luisa Parisi e Matteo Zambelli hanno assistito Superbeton Spa. L’Avvocato Riccardo Ruffo ha rappresentato la Provincia di Verona. Gli Avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni hanno rappresentato il Comune di Verona.
Con sentenza n. 4721/2025 (R.G. 9030/2022), pubblicata il 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato - Sezione Quarta ha respinto l’appello presentato da Superbeton Spa contro la Provincia di Verona e il Comune di Verona, confermando la revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia presso l’impianto di Montorio.
La vicenda trae origine dalla revoca, da parte della Provincia di Verona (provvedimento n. 273/2020), dell’AUA rilasciata all’azienda per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti inerti e produzione di conglomerati bituminosi, seguita dal provvedimento comunale di divieto dei lavori. Superbeton Spa aveva impugnato le decisioni davanti al TAR Veneto (sentenza n. 1242/2022), che respingeva le sue richieste; in appello, la società contestava tra l’altro la presunta illegittimità della revoca e carenze istruttorie sulla motivazione, sostenendo l’assenza di puntuali diffide e la mancata valutazione di presunti interventi migliorativi.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso dettagliatamente gli obblighi imposti alla società sin dal 2017 per il contenimento delle emissioni acustiche e odorigene, soffermandosi sulle numerose diffide emanate dalla Provincia di Verona, e sulle segnalazioni dell’ARPAV e del Comune di Verona relative ai disagi dei residenti e alle reiterate violazioni. In particolare, il Collegio ha ricondotto la legittimità della revoca dell’AUA all’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, rilevando come le diffide fossero state puntualmente motivate e che Superbeton avesse spesso ottemperato in ritardo o solo parzialmente alle prescrizioni.
Un elemento centrale è risultata la difformità nella realizzazione delle opere di mitigazione, come la baia di carico eseguita con teloni invece che con pannelli come da progetto approvato, fattore che non solo mostrava la mancata conformità sostanziale degli interventi, ma escludeva anche la tempestività e la completezza delle comunicazioni richieste dall’autorità provinciale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che persino documentazioni prodotte da Superbeton e la relazione comunale del 2019 mostravano l’inottemperanza alle diffide, smentendo la tesi difensiva dell’appellante.
Giuridicamente decisivo è il richiamo al principio di precauzione nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica: la legittimità della revoca dell’AUA è fondata sia su inottemperanze formali che sostanziali, senza necessità di attendere situazioni di pericolo concreto ma anche solo potenziale. È stato dichiarato infondato anche l’ulteriore motivo relativo al divieto di prosecuzione dei lavori edilizi, in quanto, a revoca avvenuta, veniva meno ogni presupposto per l’attività contestata.
La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto rigoroso delle prescrizioni ambientali e il potere-dovere delle amministrazioni di adottare atti cautelativi in caso di reiterate violazioni. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Il Collegio torna così ad affermare la centralità degli obblighi istruttori e motivazionali nella gestione degli impianti a potenziale impatto ambientale e consolida la funzione delle diffide amministrative quali strumenti efficaci e presupposto legittimante per l’adozione della misura di revoca.