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Il Consiglio di Stato respinge la revocazione di Telecom: confermata la sanzione per intesa anticoncorrenziale


Pubblicato il: 6/16/2025

Gli Avvocati Claudio Tesauro, Luca Raffaello Perfetti e Carlo Edoardo Cazzato hanno assistito Telecom Italia S.p.A.; Gli Avvocati Ivano Giacomelli e Carmine Laurenzano hanno rappresentato l’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino; Gli Avvocati Vito Auricchio, Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno rappresentato Iliad Italia S.p.A.

Con la sentenza n. 4750/2025, pubblicata il 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza n. 7270/2023, confermando così la legittimità della sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per un’intesa anticoncorrenziale nel settore delle telecomunicazioni.

La vicenda trae origine dal provvedimento n. 16398 del 28 gennaio 2020, con cui l’AGCM aveva accertato un’intesa segreta tra i principali operatori del settore – Fastweb, Telecom Italia, Vodafone e Wind Tre – volta a mantenere i livelli di prezzo e a ostacolare la mobilità della clientela, in violazione dell’art. 101 TFUE. A Telecom Italia era stata comminata una sanzione di oltre 114 milioni di euro.

La sentenza n. 7270/2023 del Consiglio di Stato aveva già parzialmente accolto l’appello dell’AGCM, annullando il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. Telecom Italia ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo quattro presunti errori di fatto: l’erronea considerazione della legittimità della fatturazione a 28 giorni, la mancata valutazione di spiegazioni alternative lecite, l’errata ricostruzione delle dinamiche di mercato e l’inesatta interpretazione delle prove sui contatti tra operatori.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, chiarendo che nessuno degli elementi dedotti integra un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha ribadito che il rimedio della revocazione non può essere utilizzato per contestare l’attività valutativa e interpretativa del giudice, né per introdurre un terzo grado di giudizio. In particolare, ha osservato che le doglianze di Telecom si risolvono in mere contestazioni di merito, prive dei requisiti di immediatezza, decisività e non controversia richiesti per configurare un errore revocatorio.

La sentenza sottolinea che l’errore di fatto deve consistere in un “abbaglio dei sensi” evidente e rilevabile senza necessità di argomentazioni complesse, e che non può riguardare l’attività di apprezzamento delle prove o la qualificazione giuridica dei fatti. Nel caso di specie, tutte le questioni sollevate da Telecom erano state oggetto di valutazione da parte del giudice e non potevano quindi essere riesaminate in sede di revocazione.

In considerazione della complessità della vicenda e delle peculiarità giuridiche emerse, il Consiglio ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti..