E-Distribuzione ottiene l’annullamento del diniego comunale su convenzione per canoni idrici
Pubblicato il: 6/5/2025
L’Avvocato Marcello Clarich ha assistito E-Distribuzione S.p.A.; l’Avvocato Domenico Bezzi ha rappresentato il Comune di Collio.
Con la sentenza n. 4756/2025 (n. 2872/2024 R.G.), pubblicata il 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto l’appello proposto da E-Distribuzione S.p.A. contro il Comune di Collio, riformando la pronuncia di primo grado del TAR Lombardia Brescia n. 50/2024 e annullando il diniego comunale alla stipula di una convenzione per la regolarizzazione delle occupazioni di aree demaniali idriche e la riduzione dei relativi canoni.
La vicenda trae origine dall’intimazione con cui il Comune aveva richiesto a E-Distribuzione il pagamento dei canoni per le occupazioni delle aree demaniali idriche dal 2013 al 2019, negando la possibilità di sottoscrivere la convenzione prevista dalla legge regionale lombarda n. 4/2016. Quest’ultima consente, in casi di interferenza tra reti tecnologiche e reticolo idrico minore, la stipula di apposite convenzioni tra Comuni e gestori delle reti, grazie alle quali può essere riconosciuta una riduzione significativa dei canoni.
Due punti si sono rivelati centrali nella controversia. In primo luogo, la motivazione addotta dal Comune per il diniego si fondava esclusivamente sull’assunto che una riduzione dei canoni avrebbe comportato un rischio di danno erariale, richiamando – erroneamente – un parere della Corte dei Conti che nel corso del giudizio, il Comune ha dichiarato essere inesistente e frutto di un refuso. La successiva acquisizione in giudizio di un reale parere contabile, prodotto solo dopo l’avvio del contenzioso, è stata ritenuta dal Consiglio di Stato una inammissibile integrazione postuma della motivazione, in quanto non poteva sanare l’iniziale difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che risultava quindi viziato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha valutato la portata della legge regionale 4/2016, che all’art. 13 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con i gestori di reti interferenti con il reticolo idrico, consentendo una riduzione dei canoni. Mentre il TAR e il Comune avevano sostenuto che la legge si limitasse a attribuire una mera facoltà ai Comuni (e dunque nessun diritto per i gestori a richiedere la convenzione), il Consiglio di Stato ha invece sottolineato che la ratio della norma è quella di favorire la regolarizzazione tramite convenzionamento, evidenziando che una interpretazione meramente letterale avrebbe esposto a un’irragionevole paralisi lo strumento previsto dalla legge.
Il giudice d’appello ha quindi riconosciuto che il gestore delle reti ha titolo a richiedere la stipulazione della convenzione e a beneficiare della riduzione dei canoni secondo i criteri fissati dalla Regione, cassando la motivazione comunale contraria perché basata su un presupposto motivatorio insussistente e contrario alla ratio della disciplina speciale. Ha inoltre escluso che la riduzione dei canoni configurasse di per sé un danno erariale, trattandosi di una previsione normativa regionale volta a realizzare un interesse pubblico.
Per questi motivi, l'appello proposto da E-Distribuzione è stato accolto, il diniego comunale annullato e le spese di lite compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.