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Finpiemonte ottiene conferma sul diritto alla detrazione delle ritenute bancarie sugli interessi attivi


Pubblicato il: 6/4/2025

L'Avvocato Livia Salvini ha assistito Finpiemonte S.p.A.

Con la sentenza n. 13933/2025, la Sezione V Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato a Finpiemonte S.p.A. la detrazione delle ritenute sugli interessi attivi bancari relativi a somme di fondi pubblici della Regione Piemonte, gestiti dalla società in house negli anni dal 2007 al 2010. Il ricorso seguiva la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva già dato ragione alla contribuente, ritenendo che la società avesse la piena e autonoma titolarità dei redditi da capitale.

L’elemento centrale del contenzioso era stabilire chi, tra la Regione e Finpiemonte, fosse il reale titolare dei redditi da interessi maturati sui conti correnti. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società fosse un mero mandatario senza rappresentanza della Regione, senza quindi il titolo per disporre degli interessi quale proprio reddito. Secondo l’Agenzia, le ritenute bancarie avrebbero dovuto essere operate a titolo di imposta (non detraibili), come previsto per gli enti pubblici ex art. 74 TUIR, e non a titolo di acconto. Diversa la posizione della società: aveva la disponibilità delle somme e ne decideva la gestione autonoma, assumendosi i rischi e benefici degli impieghi, con prassi comprovata dalle convenzioni siglate con la Regione.

La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni di merito, affermando il seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986, ″la nozione di ‘possesso del reddito’ si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestirli in nome e per conto proprio″. Nel caso di Finpiemonte, la società vantava la disponibilità materiale e la piena autonomia gestionale delle somme e degli interessi, come risultava dalle convenzioni con la Regione, dalla titolarità dei conti correnti e dalle modalità operative effettive. Non aveva quindi solo una titolarità formale, ma effettiva sui redditi da interessi.

Il Collegio ha escluso che Finpiemonte potesse essere considerata tra i soggetti esenti da IRES ai sensi dell’art. 74 TUIR e che la normativa sull’in house providing determinasse una perdita di autonomia gestionale o di soggettività fiscale. È stato ribadito infatti che le società in house, pur costituite per soddisfare interessi pubblici e soggette al controllo analogo dell’ente pubblico, mantengono piena autonomia, anche fiscale, nei rapporti giuridici e tributari. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 21658/2021, n. 5346/2019, n. 37951/2021) secondo cui le società in house sono autonomi centri di imputazione di obblighi e diritti anche nei confronti dell’amministrazione pubblica socia.

In conclusione, la sentenza chiarisce che la detrazione delle ritenute operate a titolo di acconto sugli interessi attivi bancari è legittima per le società in house che gestiscono fondi pubblici con autonomia sostanziale, e che il possesso del reddito in questa fattispecie non può essere ricondotto alla Regione socia di maggioranza. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato dunque rigettato e le spese del giudizio sono state poste a carico della stessa Agenzia.

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