Consorzio di bonifica ottiene conferma annuale dell’imposta di registro sulle concessioni idriche
Pubblicato il: 6/5/2025
L'Avvocato Daniele Vagnozzi e l'Avvocato Francesco De Marini hanno rappresentato il Consorzio Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14307/2025, ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del Consorzio di Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, confermando in sostanza la decisione della Corte Tributaria Regionale Lombardia (sent. n. 2549/2020).
La controversia riguardava la modalità di applicazione e il calcolo dell’imposta di registro dovuta in relazione alla concessione, da parte della Regione Lombardia, della derivazione d’acqua dal fiume Adda a favore del Consorzio, per un periodo di quarant’anni. L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento anticipato dell’imposta per l’intera durata della concessione, mentre il Consorzio sosteneva l’inapplicabilità o l’applicazione in misura fissa dell’imposta in ragione della natura pubblicistica dell’ente e del bene demaniale oggetto di concessione.
Il fulcro della questione interpretativa ha riguardato l’art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico sull’imposta di registro), così come modificato dal d.l. 95/2012. La Corte ha chiarito che, trattandosi di concessione di beni appartenenti al demanio idrico e con canone variabile (oltre che, dopo il primo anno, determinato annualmente), è corretto il pagamento “anno per anno” dell’imposta di registro. La disciplina della Regione Lombardia, che prevede la determinazione annuale del canone anche sulla base di una componente variabile, è conforme al quadro normativo e costituzionale (art. 117 Cost. e Corte Cost. n. 112/2022).
E’ stata ritenuta inapplicabile la richiesta del Consorzio di esenzione dall’imposta o della sua riduzione ad aliquota fissa: la Corte ha sottolineato la specialità della disciplina delle concessioni demaniali idriche rispetto alle previsioni generali sugli atti soggetti a registrazione e sui benefici fiscali degli enti pubblici, ribadendone la natura di enti pubblici economici a struttura associativa, non riconducibili agli enti locali territoriali.
In definitiva, il criterio annuale per la liquidazione e il pagamento dell’imposta di registro nei confronti dei Consorzi di bonifica viene confermato quale soluzione coerente con la normativa sia nazionale che regionale, non applicandosi né l’esenzione prevista dall’art. 1 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 né l’aliquota fissa, ma la tassazione annuale basata sull’importo del canone effettivamente dovuto, secondo la normativa speciale di settore.
Le spese processuali sono state completamente compensate tra le parti a causa della reciproca soccombenza.