Il CdS conferma l’esclusione di Abbott nella gara CORE-LAB
Pubblicato il: 6/17/2025
Gli Avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro hanno assistito Abbott S.r.l. L’Avvocato Enrico Minnei ha rappresentato l’Azienda ULSS n. 6 Euganea. L’Avvocato Corrado Curzi ha assistito Beckman Coulter S.r.l. Gli Avvocati Antonella Borsero e Carlo Merani hanno rappresentato Diasorin Italia S.p.a. con Socio Unico.
Con la sentenza n. 4773/2025, pubblicata il 3 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello presentato da Abbott S.r.l. contro l’Azienda ULSS n. 6 Euganea, confermando l’esclusione della società dalla gara relativa alla fornitura di sistemi diagnostici completi (CORE-LAB) per i laboratori analisi dell’azienda sanitaria (CIG 9746123321).
La vicenda ha origine dalla procedura di gara riguardante il lotto 1 dell’appalto per l’affidamento di dispositivi e reagenti destinati ad analisi chimiche, cliniche, immunometriche e sierologiche. Abbott S.r.l. era stata esclusa dalla gara perché il kit Alinity i HBsAg proposto non è stato ritenuto idoneo a fornire una determinazione sia qualitativa che quantitativa dell’antigene di superficie del virus dell’epatite B (HBsAg), come richiesto dal capitolato.
La società ricorrente lamentava che la lex specialis avrebbe imposto esclusivamente le modalità di determinazione (qualitativa e quantitativa), senza specificare la finalità d’uso (screening o monitoraggio). In realtà, sia il TAR Veneto con la sentenza n. 25/2025, sia il Consiglio di Stato, hanno sottolineato che il capitolato e il regolamento europeo UE 746/2017 impongono che i dispositivi siano utilizzati solo per le destinazioni d’uso dichiarate dal fabbricante e validate nelle istruzioni d’uso.
Elemento dirimente è stato il fatto che, secondo la scheda tecnica del kit offerto da Abbott, il reagente era abilitato esclusivamente alla determinazione quantitativa dell’HBsAg e al monitoraggio di infezioni già diagnosticate, escludendo espressamente l’utilizzo a fini qualitativi o di screening. Questa circostanza ha reso incompleta l’offerta: non era idonea a rispondere alla duplice esigenza della stazione appaltante, che necessitava di uno strumento diagnostico completo in grado di effettuare sia new diagnoses (screening), sia monitoraggi dei pazienti affetti.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio della tassatività delle esclusioni e del favor partecipationis non può essere invocato per giustificare l’ammissione di offerte che non soddisfano i requisiti minimi tecnici chiaramente richiesti dalla lex specialis. In questo caso, la pretesa della ricorrente di ampliare il significato delle clausole di gara si scontrava con la stessa documentazione tecnica del prodotto offerto e con le esigenze cliniche dell’amministrazione.
Per quanto riguarda la presunta disparità di trattamento rispetto al raggruppamento temporaneo d’imprese Beckman Coulter – Diasorin Italia, anch’esso offerente di un test quantitativo, il Consiglio di Stato ha rilevato che, anche a voler ipotizzare l’illegittimità della loro ammissione per analoghi motivi, questo non avrebbe comunque attribuito alcun beneficio concreto ad Abbott S.r.l., la cui esclusione era autonoma e fondata su motivi propri.
Le altre doglianze della ricorrente sono state ritenute irrilevanti: la violazione del principio di separazione tra le fasi di valutazione tecnica ed economica è stata giudicata priva di interesse, vista la legittimità dell’esclusione dell’offerta tecnica.
In sintesi, la decisione (Cons. Stato, Sez. III, 4773/2025) conferma che nei procedimenti di gara pubblica la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche minime e la destinazione d’uso dichiarata e validata dal fabbricante sono fattori imprescindibili per la legittima ammissione dell’offerta stessa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti per la complessità delle questioni trattate.