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Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione a Service Med: respinto l’appello di Zuccato HC


Pubblicato il: 6/17/2025

Gli Avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Renzo Fausto Scappini e Sarah Garabello hanno assistito Zuccato HC S.r.l.; gli Avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli hanno rappresentato la Regione Liguria; gli Avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini hanno rappresentato Service Med S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4774/2025 (reg. n. 1256/2025), ha respinto l’appello di Zuccato HC S.r.l. confermando le statuizioni del TAR Liguria relative alla procedura di gara regionale per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, indetta dalla Regione Liguria e rivolta, tra gli altri, all’AUSL Valle d’Aosta. La controversia riguardava la legittimità dell’aggiudicazione, con particolare riferimento ai lotti 2, 3, 4 e 9, inizialmente assegnati a Service Med S.r.l., impugnata da Zuccato (che si era collocata in posizioni inferiori alla controinteressata).

In primo grado, il TAR aveva respinto le principali censure di Zuccato, affermando la legittimità della scelta della stazione appaltante di limitare la riedizione della gara alle sole offerte tecniche a seguito dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione originaria, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale che consente la rinnovazione parziale delle valutazioni quando la segretezza delle offerte economiche è già venuta meno, bilanciando i principi di segretezza, economicità e buon andamento della PA.

Il TAR aveva altresì ritenuto corretto – secondo la lex specialis – l’utilizzo del metodo “Q1” (media dei coefficienti dei commissari) per la valutazione di molte caratteristiche tecniche, ritenendo infondata la pretesa della ricorrente di applicare il metodo del confronto a coppie (“Q2”) ove non espressamente previsto dal capitolato tecnico.

Dopo una fase di verificazione sulle prove tecniche (scarico delle pressioni) disposta dal TAR e l’accertamento di criticità nella valutazione delle offerte da parte della precedente commissione, il giudice di primo grado aveva ordinato una rivalutazione mediante nuova commissione, fissando criteri puntuali e confermando il principio che, in assenza di contestazioni su altri concorrenti, la ridefinizione dei punteggi dovesse riguardare solo Zuccato e Service Med.

Nel giudizio d’appello, Zuccato ha sostenuto che la sola rivalutazione tecnica comprometteva i principi di segretezza e par condicio, dato che, a buste economiche aperte, la nuova commissione avrebbe potuto essere influenzata nella valutazione. Il Consiglio di Stato ha rigettato la censura, ribadendo che in sede di rinnovazione parziale post-annullamento o autotutela – specie a fronte di una nuova commissione – la conoscenza delle offerte economiche non presuppone un vizio in re ipsa, salvo la prova concreta di un’influenza reale e non meramente astratta sulla valutazione.

Sulla questione del metodo di attribuzione dei punteggi tecnici, Palazzo Spada ha valorizzato il contenuto del capitolato tecnico, chiarendo che il criterio Q1 integrava quanto stabilito dalla lex specialis e che il confronto a coppie si applica solo se espressamente previsto, respingendo quindi la diversa lettura suggerita da Zuccato.

Infine, rispetto ai rilievi sulla mancata misurazione dei dati tecnici di alcuni concorrenti nelle verificazioni, il Consiglio ha riaffermato la correttezza delle operazioni, ricordando che la riparametrazione dei punteggi segue le contestazioni effettivamente proposte e che la possibile incompletezza della verificazione non poteva di per sé condurre all’annullamento integrale della gara, potendo semmai essere colmata in modo puntuale e proporzionato.

La sentenza chiude la vicenda, confermando nella sostanza le statuizioni del TAR e ritenendo complessivamente infondate o inammissibili tutte le doglianze avanzate da Zuccato HC S.r.l. Viene inoltre disposta la compensazione integrale delle spese processuali in ragione della complessità della causa.