Il CdS conferma l’aggiudicazione ad Archè nel contenzioso per i corsi RFI
Pubblicato il: 6/17/2025
L'Avvocato Massimiliano Brugnoletti ha assistito Adecco Formazione S.r.l.; l'Avvocato Tommaso Di Nitto ha rappresentato Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; l'Avvocato Giuseppe Lepore (sostituito all’udienza dall’Avvocato Ciliutti) ha rappresentato Archè Società Cooperativa S.r.l.
La sentenza n. 4784/2025 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), pubblicata il 3 giugno 2025, ha definitivamente rigettato il ricorso presentato da Adecco Formazione S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara a Archè Società Cooperativa S.r.l. per l’organizzazione di 53 corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, promossa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), valore complessivo oltre 2,9 milioni di euro.
Il contenzioso – ruolo n. 9007/2024 – verteva sulla presunta inadeguatezza dell’offerta di Archè sotto molteplici profili: organizzazione della docenza, requisiti di accreditamento regionale, compatibilità dei rapporti di collaborazione con i docenti e qualificazione dei provider per corsi di prevenzione incendi.
I giudici hanno ritenuto infondate tutte le doglianze avanzate da Adecco. In primo luogo, quanto alla contestata mancanza di requisiti per organizzare corsi di prevenzione incendi, la decisione sottolinea che la normativa applicabile (DM 5 agosto 2011 e circolare Ministero Interno 18 marzo 2021) prevede che tali corsi siano organizzati da ordini o collegi professionali, oppure – tramite convenzione – da soggetti terzi accreditati presso tali ordini. Nel caso concreto, Archè aveva già stipulato dal 2022 una convenzione con Accademia Eraclitea, provider accreditato presso diversi ordini e collegi. La struttura organizzativa offerta era, pertanto, conforme alle prescrizioni regolamentari.
Sul tema dell’accreditamento regionale, il Consiglio di Stato ha chiarito che la previsione di legge e di gara richiede l’accreditamento secondo la disciplina vigente in almeno una regione, senza che sia necessario ottenere accreditamenti in tutte le regioni dove i corsi vengono svolti. Una richiesta più stringente sarebbe stata ultronea e non prevista né dalla disciplina di gara né dagli Accordi Stato-Regioni richiamati.
Cruciale si è rivelata anche la qualificazione del rapporto con i docenti. Il collegio ha respinto l’argomento (centrale nell’appello Adecco) secondo cui l’affidamento a professionisti autonomi costituisse illegittimo subappalto in misura superiore al limite di legge, sancendo invece che la docenza affidata a lavoratori autonomi rientra nell’ambito di prestazioni sussidiarie non soggette alle limitazioni del subappalto (art. 119, comma 3, lett. a, d.lgs. 36/2023). Affinché si configuri un vero subappalto rileva infatti la presenza di una struttura organizzativa autonoma del soggetto esterno, cosa non ricorrente nel caso dei singoli docenti che restano inseriti nell’organizzazione dell’appaltatore.
Infine, non ha trovato ingresso neppure la contestazione circa la presunta anomalia dell’offerta economica di Archè: la giurisprudenza consolidata imputa a chi impugna l’aggiudicazione l’onere di offrire elementi concreti e puntuali che dimostrino l’irragionevolezza della valutazione effettuata dalla stazione appaltante. Questo onere non è stato assolto da Adecco.
Nel rigettare tutti i motivi di ricorso e la domanda risarcitoria, la sentenza sancisce che l’assetto organizzativo e i requisiti di Archè sono giuridicamente sostenibili e conformi sia alla legge sia alla lex specialis di gara. Alla parte soccombente, Adecco, è stata imposta la condanna alle spese di lite in favore di RFI e Archè.