Romeo Gestioni ottiene la conferma della sentenza che annulla l’aggiudicazione a BSF
Pubblicato il: 6/17/2025
L'Avvocato Umberto Ilardo ha assistito BSF s.r.l. Gli Avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli hanno rappresentato Romeo Gestioni s.p.a.
Con la sentenza n. 4789/2025 del 3 giugno 2025 (n. r.g. 9418/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull'appello proposto da BSF s.r.l. contro Romeo Gestioni s.p.a. e la Reggia di Caserta, in relazione all’affidamento triennale del servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti presso il Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta (CIG A002A3CB28), aggiudicato inizialmente in favore di BSF.
La controversia era nata dalla decisione della Romeo Gestioni, seconda classificata, di impugnare vari atti della procedura di gara – inclusa la determina di aggiudicazione a BSF e le modalità di comprova di alcuni requisiti tecnici, tra cui la certificazione SA8000 – nonché il diniego parziale di accesso agli atti.
In primo grado, il TAR Campania aveva accolto il ricorso principale di Romeo Gestioni, annullando l’aggiudicazione a BSF, disponendo l’inefficacia del contratto e il subentro di Romeo, mentre aveva rigettato il ricorso incidentale di BSF salvo quanto attinente all’accesso documentale. BSF aveva quindi presentato appello contro tale sentenza.
Nel frattempo, l’Amministrazione aveva adottato due fondamentali provvedimenti: il decreto 10 marzo 2025 n. 2450, che aveva dichiarato inefficace l’accordo quadro stipulato con BSF per mancanza di un requisito di qualificazione, come segnalato dalla Corte dei conti, e il decreto 19 marzo 2025 n. 25, che aveva annullato per intero la procedura di gara e disposto la futura indizione di una nuova.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da BSF, rilevando che la mancata impugnazione dei decreti amministrativi di marzo 2025 aveva ormai definitivamente fatto venir meno ogni interesse alla conferma dell’aggiudicazione e al ripristino degli effetti del contratto. Tali decreti, adottati a seguito della ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti, avevano inciso direttamente sugli atti impugnati da BSF, rendendo inutile qualsiasi discussione sulla legittimità dell’aggiudicazione originaria.
Decisivo, sotto il profilo giuridico, è stato il riscontro che l’operatore economico non può più ottenere l’utilità effettiva dell’appello se un successivo provvedimento amministrativo (non impugnato) ha ormai travolto la base degli atti contestati: il Consiglio di Stato ha richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia secondo cui si può negare l’accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di atti esclusivi divenuti definitivi per mancata impugnazione (Cgue C-355/15).
Il collegio ha inoltre precisato che, in materia di accesso agli atti (istanza ex art. 116 c.p.a.), l’eventuale interesse a richiedere documentazione amministrativa resta comunque strumentale alla sussistenza di un interesse più ampio (ad esempio, contestare l’aggiudicazione), venuto meno nel caso di specie.
Per questi motivi, l’appello di BSF è stato dichiarato improcedibile anche per quanto riguarda le questioni in tema di accesso. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.
La sentenza conferma dunque, dal punto di vista processuale e sostanziale, che la posizione di Romeo Gestioni resta salva, mentre BSF, non avendo impugnato tempestivamente i provvedimenti amministrativi decisivi, perde definitivamente ogni chance di conservare l’aggiudicazione dell’appalto.