Pediacoop riammessa in gara: il Consiglio di Stato boccia l’esclusione automatica per offerte pari alla base d’asta
Pubblicato il: 6/17/2025
L'Avvocato Roberto Cavallo Perin ha assistito Pediacoop Società Cooperativa. L'Avvocato Giulia Milo ha rappresentato E-Health s.r.l. L'Avvocato Enrico Minnei ha rappresentato Azienda ULSS5 Polesana.
Con la sentenza n. 4791/2025 (Ric. n. 9750/2024), pubblicata il 3 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha confermato la decisione del TAR Veneto che aveva annullato l'esclusione di Pediacoop Società Cooperativa dalla gara indetta da Azienda ULSS5 Polesana per l'affidamento dei servizi di assistenza medica presso le sedi ospedaliere aziendali (lotto 3 - pediatria).
Il cuore della controversia riguardava una clausola del disciplinare di gara (art. 15.2), che comportava l'esclusione delle offerte economiche di importo pari (oltre che superiore) al prezzo base d'asta. Pediacoop era stata esclusa per aver presentato un'offerta esattamente pari alla base d'asta, nonostante avesse ottenuto il miglior punteggio tecnico. L'esclusione era stata motivata dall'applicazione della clausola citata, ritenuta imprescindibile dall'amministrazione e dalla controinteressata E-Health.
Pediacoop, difesa dall'Avvocato Roberto Cavallo Perin, ha impugnato la clausola e tutti gli atti conseguenti, sostenendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, co. 2, d.lgs. 36/2023) e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Pediacoop ha evidenziato come una tale clausola irragionevolmente escludesse offerte che rispettassero comunque il tetto di spesa stabilito dalla pubblica amministrazione, senza che vi fosse una reale esigenza pubblica sottostante.
Il Consiglio di Stato ha accolto queste argomentazioni e, pur adottando una motivazione parzialmente diversa dal primo grado, ha ritenuto che l'esclusione dell'offerta pari alla base d'asta risulti manifestamente illogica e contraria ai principi del buon andamento amministrativo. I giudici hanno osservato che la norma legislativa di riferimento (art. 70, co. 4, lett. f, d.lgs. 36/2023) si limita a rendere inammissibili le offerte superiori alla base d'asta, non quelle uguali ad essa. Escludere anche queste ultime, senza una ragione giuridica o logica, costituisce vizio di irragionevolezza e confligge con il principio secondo cui la base d'asta rappresenta la soglia massima considerata congrua dalla stessa amministrazione.
Non hanno trovato accoglimento, invece, le doglianze avanzate da E-Health s.r.l. (assistita dall'Avvocato Giulia Milo) contro Pediacoop: il Consiglio ha confermato che la questione di incompatibilità dei pediatri di libera scelta indicati da Pediacoop incide sulla fase esecutiva del contratto (secondo il capitolato, l'assenza di incompatibilità deve essere verificata prima dell'inizio del servizio), non su quella di partecipazione alla gara. Non sussistevano, inoltre, le eccezioni sulle valutazioni della commissione in ordine ai punteggi tecnici perché le modalità organizzative e la qualità complessiva del servizio offerto restavano elementi valutabili discrezionalmente dall'amministrazione, salvi i limiti dati dalla normativa di gara e dagli elementi essenziali del servizio.
Anche l'appello incidentale dell'Azienda ULSS5 Polesana (difesa dall'Avvocato Enrico Minnei), che sosteneva la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione delle regole di gara e la presunta insindacabilità da parte del giudice amministrativo, è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che vanno annullate solo le scelte regolamentari manifestamente irragionevoli o illogiche, come nel caso specifico.
Con questa decisione la sentenza del TAR Veneto è stata pienamente confermata. L'aggiudicazione a E-Health per il lotto 3 viene così definitivamente annullata, mentre è reintegrata la posizione di Pediacoop. Le spese di lite sono state poste a carico in solido di E-Health s.r.l. e dell'Azienda ULSS5 Polesana.
In sintesi, il Consiglio di Stato riafferma che le regole di gara, specialmente se restrittive, devono avere un fondamento logico e giuridico specifico e non possono sfociare in irragionevolezze che, tra l'altro, ledono la concorrenza e la par condicio fra gli operatori economici.