GSE vede confermata la legittimità del diniego degli incentivi all’impianto eolico di Lia Srl
Pubblicato il: 6/18/2025
L'Avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Lia S.r.l.; Gli Avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4804/2025 e n. 4805/2025 pubblicate il 3 giugno 2025, ha respinto due distinti appelli proposti da Lia S.r.l., confermando la legittimità dei provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che avevano negato l’accesso agli incentivi per due impianti eolici situati nel Comune di Tarsia (CS), rispettivamente di potenza pari a 0,060 MW e 0,420 MW.
In entrambi i casi, il GSE aveva ritenuto che gli impianti oggetto delle richieste di incentivazione fossero parte di un’unica iniziativa imprenditoriale, in quanto riconducibili a un unico soggetto, localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, e dotati di contatori di misura collocati nello stesso punto. Di conseguenza, la potenza cumulativa superava la soglia per l’accesso diretto agli incentivi, configurando un artato frazionamento vietato dalla normativa di riferimento.
Lia S.r.l. ha contestato tale ricostruzione, sostenendo l’autonomia funzionale e giuridica degli impianti, l’assenza di contiguità e la legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati dal Comune. Ha inoltre invocato la formazione del silenzio-assenso e la violazione del principio di autotutela da parte del GSE.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha chiarito che la nozione di “impianto” include anche i misuratori dell’energia elettrica, compresi i contatori di scambio, funzionali alla quantificazione degli incentivi. Ha confermato che la collocazione dei misuratori sulla stessa particella e la riconducibilità societaria degli impianti giustificano la valutazione unitaria da parte del GSE. Ha inoltre stabilito che il momento rilevante per la verifica dell’artato frazionamento è la data di entrata in esercizio degli impianti, non quella della domanda di incentivo.
Il Collegio ha escluso che il GSE abbia sindacato i titoli autorizzativi comunali, precisando che l’ente si è limitato a esercitare legittimamente i propri poteri di verifica. Ha ribadito che il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti in materia ambientale e di energia rinnovabile. Infine, ha escluso l’obbligo per il GSE di riesaminare in autotutela i provvedimenti già adottati, in assenza di nuovi elementi di fatto.
Le due decisioni confermano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il frazionamento artificioso degli impianti per accedere a tariffe più favorevoli costituisce violazione del principio di equa remunerazione degli investimenti. Lia S.r.l. è stata condannata in entrambi i giudizi al pagamento delle spese processuali in favore del GSE, liquidate in 4.000 euro per ciascuna causa.