GSE ottiene conferma dell'esclusione dagli incentivi a Marcopolo Engineering per impianti a biogas
Pubblicato il: 6/10/2025
L'Avvocato Andrea Fantappiè ha assistito Marcopolo Engineering S.p.A. - Sistemi Ecologici. Gli Avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.
Con tre sentenze gemelle (n. 4806/2025, n. 4807/2025 e n. 4808/2025), pubblicate il 3 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto gli appelli proposti da Marcopolo Engineering S.p.A. – Sistemi Ecologici contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., confermando le decisioni del TAR Lazio che avevano rigettato i ricorsi relativi all’esclusione di tre impianti (ubicati a Castellamonte, Inzago e Monsummano Terme) dalle graduatorie per l’accesso agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016.
La controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 4, commi 5 e 6, del D.M. 23 giugno 2016, che consente l’accesso agli incentivi solo agli impianti i cui lavori siano stati avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie, salvo che si tratti di impianti che abbiano partecipato alle procedure del D.M. 6 luglio 2012 o che abbiano diritto all’accesso diretto. Inoltre, l’art. 24, comma 2, del medesimo decreto esclude espressamente gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
Nel caso di specie, il GSE aveva escluso gli impianti di Marcopolo Engineering poiché i lavori risultavano avviati prima dell’inserimento in graduatoria e l’entrata in esercizio era avvenuta in data anteriore al 2013. La società appellante ha contestato tale esclusione, sostenendo l’irragionevolezza della normativa, la violazione dei principi di recupero energetico e di salvaguardia degli investimenti, nonché la mancata considerazione di pareri consultivi favorevoli.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha ribadito che la disciplina degli incentivi è coerente con i principi euro-unitari di necessità e addizionalità degli aiuti di Stato, secondo cui l’incentivo deve essere destinato a interventi che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno pubblico. La costruzione e l’entrata in esercizio degli impianti prima del 2013, senza alcuna richiesta di iscrizione ai registri previsti dal D.M. 6 luglio 2012, dimostrano che l’investimento era già stato autonomamente deciso e realizzato, rendendo inammissibile la successiva richiesta di incentivo.
Il Collegio ha inoltre chiarito che i pareri dell’Autorità per l’Energia e della Conferenza Unificata, pur obbligatori, non sono vincolanti e possono essere disattesi dall’amministrazione senza necessità di motivazione specifica. Infine, ha ritenuto ininfluente la mancata menzione dell’art. 24, comma 2, nel provvedimento impugnato, trattandosi di una censura meramente formale.
Le sentenze confermano l’ampia discrezionalità del legislatore e dell’amministrazione nella definizione dei criteri di accesso agli incentivi e ribadiscono la centralità del principio di addizionalità nella disciplina degli aiuti pubblici. Le spese del giudizio sono state poste a carico della società appellante, liquidate in 5.000 euro per ciascun ricorso.