Kappa S.r.l. ottiene dal Consiglio di Stato l’ottemperanza contro ASL Napoli 3 Sud
Pubblicato il: 6/19/2025
Gli Avvocati Vincenzo Capuano e Pierpaolo Barretta hanno assistito Kappa S.r.l.; l'Avvocato Giovanni Rajola Pescarini ha rappresentato la ASL Napoli 3 Sud.
Con sentenza n. 4823/2025, pubblicata il 3 giugno 2025 (RG 1683/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto l’appello proposto da Kappa S.r.l. contro la ASL Napoli 3 Sud, ribaltando la precedente decisione del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di ottemperanza volto a ottenere il pagamento di crediti relativi a prestazioni di patologia clinica erogate nel 2017.
La controversia origina dal mancato pagamento, da parte della ASL, della somma di € 79.083,38 riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 287/2019, divenuto definitivo a seguito di sentenza di rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Torre Annunziata (n.1607/2021). L’ASL aveva tentato di giustificare il mancato adempimento del giudicato sostenendo, con delibere successive del 2021 e 2022, di aver proceduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito dell’applicazione retroattiva della Regressione Tariffaria Unica (RTU), riducendo il fatturato liquidabile per le prestazioni eseguite nell’annualità 2017.
Elemento giuridico centrale è stato il tema dell’opponibilità, in sede esecutiva, di fatti e atti amministrativi (nella specie, della delibera di RTU) intervenuti dopo la formazione del giudicato civile. Il Consiglio di Stato ha valorizzato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui la delibera di regressione tariffaria costituisce un atto paritetico e non autoritativo, privo quindi di forza tale da paralizzare l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
La sentenza approfondisce inoltre il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: la circostanza che il tetto di spesa fosse stato già superato rappresenta fatto impeditivo che l’ASL avrebbe dovuto eccepire e provare validamente nel giudizio di cognizione (dinanzi al giudice ordinario), e non successivamente in sede di ottemperanza, pena la violazione dell’intangibilità del giudicato.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la funzione del giudice dell’ottemperanza si limita a verificare l’esatto adempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, non potendo quest’ultima paralizzare la pretesa esecutiva del creditore sulla base di fatti successivi o non dedotti tempestivamente.
Sul piano concreto, la decisione ha ordinato alla ASL Napoli 3 Sud di eseguire il pagamento alla Kappa S.r.l. come da titolo esecutivo, nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e condannando l’azienda sanitaria al pagamento della penalità di mora sugli importi dovuti. Le spese del doppio grado sono state compensate, tenuto conto della novità della questione giuridica trattata.
L’arresto del Consiglio di Stato ribadisce la necessità per l’amministrazione di svolgere integralmente la propria difesa e di produrre le prove in sede di cognizione; una volta formato il giudicato, infatti, ogni questione relativa a fatti preesistenti o valutabili avrebbe dovuto essere cristallizzata e non può essere opposta al creditore in fase esecutiva.