Il CdS riforma due sentenze del TAR Emilia-Romagna: improcedibili i ricorsi di C.L. Solar e C.M. Solar per sopravvenuta carenza di interesse
Pubblicato il: 6/19/2025
Gli Avvocati Giannalberto Mazzei e Antonio Biasi hanno assistito le società C.L. Solar S.r.l. e C.M. Solar S.r.l.
Con due sentenze gemelle, la n. 4826/2025 e la n. 4827/2025, pubblicate il 3 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto gli appelli proposti dai Ministeri contro le decisioni del TAR Emilia-Romagna (sentenze n. 25/2025 e n. 26/2025), che avevano accolto i ricorsi delle società C.L. Solar e C.M. Solar avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulle rispettive istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Ferrara e Ravenna.
Le società ricorrenti avevano agito in primo grado per ottenere la condanna del Ministero dell’Ambiente a concludere i procedimenti di VIA, lamentando l’inerzia amministrativa. Il TAR aveva accolto i ricorsi, ritenendo che, nonostante la classificazione dei progetti come “non prioritari” e non finanziabili con fondi PNRR o complementari, l’amministrazione fosse comunque tenuta a concludere i procedimenti entro i termini previsti.
In appello, tuttavia, le società hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in quanto i procedimenti amministrativi si erano nel frattempo conclusi con l’adozione dei provvedimenti richiesti. Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibili i ricorsi di primo grado, riformando le sentenze del TAR.
Il Collegio ha chiarito che, in presenza di una dichiarazione esplicita o di fatti inequivoci che dimostrano il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo. Ha inoltre precisato che, in tali casi, non può limitarsi a dichiarare improcedibile il solo appello, poiché ciò comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con effetti contrari alla volontà dell’appellato.
Pertanto, il Consiglio ha riformato in rito le sentenze impugnate, sostituendo la statuizione di accoglimento con una declaratoria di improcedibilità dei ricorsi originari. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda processuale.