Vittoria del Ministero nell'appello sulla valutazione VIA di Lagosanto Solar
Pubblicato il: 6/16/2025
Gli Avvocati Giannalberto Mazzei e Antonio Biasi hanno difeso Lagosanto Solar s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4828/2025 del 3 giugno 2025 (RG n. 1364/2025), ha accolto l’appello del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura contro Lagosanto Solar s.r.l., riformando una precedente sentenza del TAR Emilia Romagna (Bologna, Sez. I, n. 27/2025) relativa al silenzio sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto fotovoltaico nel comune di Lagosanto.
In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione sulla richiesta presentata il 7 dicembre 2021 (ID_VIA 9195) e ordinando la conclusione del procedimento. Il tema centrale ruotava intorno all’interpretazione dell’art. 8, co. 1-ter, d.lgs. 152/2006, che dopo la modifica introdotta dal d.l. 153/2024 (convertito in l. 191/2024), prevede un regime di priorità per le pratiche VIA relative a impianti di fonti rinnovabili, classificando come "prioritari" solo progetti con determinati requisiti legati al finanziamento PNRR o fondo complementare. Il Ministero sosteneva pertanto che gli obblighi procedurali stringenti non valessero per progetti come quello di Lagosanto Solar, esclusi da tali finanziamenti.
Tuttavia, nelle more del giudizio d’appello, Lagosanto Solar ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il Ministero stava per concludere il procedimento con un provvedimento finale. Il Consiglio di Stato, rilevato il sopravvenuto difetto di interesse dell’appellata ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ha stabilito l’improcedibilità del ricorso di primo grado, procedendo così alla riforma in rito della sentenza del TAR e rendendo prive di effetti giuridici le statuizioni originariamente favorevoli alla società.
La sentenza pone in rilievo, come elemento decisivo, la regola processuale per cui la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente impone la dichiarazione di improcedibilità, con riforma della decisione impugnata qualora avesse accolto il ricorso. In tal modo si evita il passaggio in giudicato di una pronuncia che non avrebbe più ragion d’essere, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (nn. 3782/2019, 2550/2020, 4012/2020). Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità della vicenda processuale.