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Provincia di Lecce ottiene conferma del diniego al parco eolico contro Tozzi Green


Pubblicato il: 6/19/2025

L'Avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Tozzi Green s.p.a.; l'Avvocato Tommaso Millefiori ha rappresentato il Comune di Carpignano Salentino; gli Avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi hanno assistito la Provincia di Lecce; il Ministero della Cultura si è difeso autonomamente.

Con sentenza n. 4831/2025 (registro generale 1901/2022), pubblicata il 3 giugno 2025, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società Tozzi Green s.p.a. contro il diniego della valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del parco eolico “Carpignano Fischetti” in provincia di Lecce.

Il caso trae origine dall’iter iniziato nel 2017 quando la Provincia di Lecce, ravvisata una serie di pareri negativi raccolti presso Soprintendenza, Regione, ARPA, ASL e diversi Comuni, negava l’autorizzazione ambientale. Inizialmente, il TAR Lecce annullava il primo diniego per carenza di motivazione, ma la Provincia, dopo aver rinnovato la Conferenza dei servizi e consolidato i pareri sfavorevoli, ribadiva il diniego con una nuova determinazione nel 2020.

Tozzi Green ricorreva nuovamente, sostenendo che la Provincia non avrebbe dovuto riconvocare le amministrazioni, ma fornire una più puntuale motivazione. Contestava altresì i pareri tecnici negativi e la valutazione di «impatto cumulativo» con altri impianti eolici già presenti nella zona, ravvisando l’assenza di concrete interferenze con pratiche agricole e produzioni DOP locali.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha confermato la soluzione dei giudici di primo grado, ribadendo alcuni capisaldi della disciplina amministrativa in tema di VIA. Centrale è risultato il riconoscimento della discrezionalità tecnica e amministrativa che assiste le amministrazioni nella valutazione degli effetti di progetti ad alto impatto, come quello in esame. Secondo i giudici, la presenza di altri impianti eolici non può giustificare l’approvazione di nuovi parchi qualora producano un ulteriore degrado del paesaggio e delle tradizioni agroalimentari locali. In particolare, la Provincia aveva evidenziato sia la mancanza di misure di tutela del patrimonio culturale e rurale (come richiesto dall’art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003), sia gli effetti negativi sulla percezione visiva e sull’identità storica del territorio interessato.

Sotto il profilo giuridico, la sentenza ha valorizzato il principio secondo cui il giudice amministrativo non può entrare nel merito delle valutazioni di discrezionalità tecnica se non in presenza di irragionevolezza, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, condizioni che non sono state riscontrate nel caso di specie (Cons. Stato n. 7987 e n. 6947 del 2024 cit.). Ugualmente, è stato ritenuto irrilevante che non tutte le coltivazioni di ulivi ricadessero formalmente sotto la DOP perché la salvaguardia del paesaggio agricolo e della biodiversità comprendeva un insieme più ampio di valori tutelati dalla normativa.

Infine, il Consiglio ha concluso per la piena legittimità dell’operato della Provincia di Lecce, sottolineando che la decisione amministrativa era stata adeguatamente motivata e supportata da congrui pareri tecnici negativi. Per la complessità della vicenda, le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.