Baxter confermata aggiudicataria della gara per la nutrizione artificiale domiciliare
Pubblicato il: 6/19/2025
Gli avvocati Mario Siragusa e Marco Zotta hanno assistito Baxter S.p.a.; l’avvocato Guglielmo Ara ha rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord; gli avvocati Pietro Adami e Caterina M.R. Ursillo hanno rappresentato Eubios S.r.l. (capogruppo del RTI con Avlab S.r.l. e Itaste Medical Group S.r.l.).
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 4841/2025 (ricorso n. 1704/2025), pubblicata il 4 giugno 2025, ha respinto l’appello proposto da Eubios S.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI con Avlab S.r.l. e Itaste Medical Group S.r.l., confermando così la legittimità dell’aggiudicazione a Baxter S.p.a. della gara bandita dall’ASL Napoli 2 Nord per la fornitura e il servizio di nutrizione artificiale domiciliare.
Al centro della vicenda vi è la procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la distribuzione di prodotti e servizi di nutrizione artificiale destinati ai pazienti residenti e domiciliati sul territorio dell’azienda sanitaria. Eubios aveva impugnato presso il TAR Campania la determinazione di aggiudicazione a favore di Baxter denunciando, in particolare, il mancato possesso da parte di quest’ultima dei requisiti previsti dalla lex specialis – in particolare relativi all’autorizzazione per magazzino di stoccaggio e alle autorizzazioni AIFA per produzione e deposito di prodotti galenici – nonché la legittimità dell’oscuramento parziale dell’offerta tecnica in sede di accesso agli atti.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi di Eubios. In appello, la società ha riproposto le censure sostenendo che Baxter fosse priva dei titoli abilitativi richiesti e che non avesse dimostrato la titolarità delle necessarie autorizzazioni per la distribuzione di medicinali e la produzione delle sacche galeniche. Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che, secondo il disciplinare di gara, l’unico vero requisito tecnico-professionale richiesto era la dimostrazione di aver eseguito servizi analoghi negli ultimi tre anni e che il possesso delle autorizzazioni e della disponibilità di magazzino sono richiesti solo in fase di stipula del contratto e non in sede di partecipazione. Prova di ciò, la documentazione presentata da Baxter in primo grado, inclusi il contratto continuativo di cooperazione con il gestore del magazzino e le autorizzazioni relative agli stabilimenti produttivi del gruppo.
Quanto alla questione dell’accesso agli atti e all’oscuramento di parte dell’offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il bilanciamento degli interessi operato dall’ASL, che aveva consentito l’ostensione degli elementi essenziali a garantire la trasparenza ma aveva riservato alcuni dettagli riguardanti il know-how e le specificità tecniche di Baxter che potevano essere protetti dal segreto industriale. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente era stata comunque posta in condizione di articolare le proprie difese.
Alla luce di tali motivazioni, l’appello è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio, per la particolare delicatezza delle questioni trattate.