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Fonderie di Assisi vince al Consiglio di Stato: annullato il limite quinquennale imposto ai silos


Pubblicato il: 6/20/2025

L’avvocato Mario Rampini ha assistito F.A. s.p.a. (già Fonderie di Assisi s.p.a.). L’avvocato Giuseppe Caforio ha rappresentato il Comune di Assisi.

Con la sentenza n. 4852/2025 (ricorso n. 5674/2023), pubblicata il 4 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto l’appello proposto dalla società F.A. s.p.a. (già Fonderie di Assisi s.p.a.), annullando i provvedimenti del Comune di Assisi e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria che avevano imposto un limite di cinque anni alla permanenza dei silos realizzati dall’azienda nell’area industriale oggetto di controversia.

La vicenda aveva avuto origine nel 2020 con il rilascio, da parte del Comune di Assisi, di un permesso di costruire per la realizzazione di silos di stoccaggio funzionali all’attività produttiva della società, con efficacia limitata a cinque anni.

Tale prescrizione era stata contestata dall’impresa sia in quanto ancorata ad un parere della Soprintendenza reso tardivamente rispetto ai termini previsti dalla conferenza dei servizi, sia per la carenza nell’ordinamento di una base normativa che consenta di autorizzare interventi edilizi "ad tempus", ossia per un limitato periodo.

Il ricorso di F.A. s.p.a. era stato respinto in primo grado dal TAR Umbria, che aveva ritenuto coerente la limitazione temporale con le previsioni urbanistiche di rigenerazione dell’area e la tutela paesaggistica posta dalla Soprintendenza.

In appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha integralmente accolto le argomentazioni dell’azienda. Sul piano giuridico, il Collegio ha sottolineato che nessuna disposizione normativa prevede, per opere conformi agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, la possibilità di subordinare il permesso di costruire ad un termine anziché legittimare le opere in via ordinaria e duratura.

A tal proposito sono stati richiamati gli articoli 11 e 15 del d.P.R. 380/2001, che disciplinano le cause di decadenza e i limiti temporali del permesso di costruire, chiarendo però che l’unico termine è quello relativo all’inizio e all’ultimazione dei lavori, non alla permanenza stessa dell’opera. Una volta eseguita nel rispetto del titolo, l’opera edilizia resta legittima “sine die”.

Quanto alla disciplina urbanistica, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’area sia classificata dal PRG come “ambito da ripianificare”, ma che le previsioni di rigenerazione hanno carattere programmatico e non escludono, in regime transitorio, la legittimità degli interventi produttivi sulla base delle precedenti norme di piano, che consentono la realizzazione di silos strettamente funzionali all’attività industriale.

Sulla questione del parere della Soprintendenza, il giudice amministrativo ha rimarcato che la prescrizione di temporaneità non trova fondamento nell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 né in altre norme, e che il diniego di un titolo edilizio sulla scorta di mere valutazioni programmatiche e di un generico auspicio di delocalizzazione risulta eccedere i limiti di competenza dell’organo paesaggistico, la cui valutazione deve essere puntualmente ancorata all’impatto sul bene tutelato.

Infine, si è esclusa la possibilità per l’amministrazione di ordinare la demolizione delle strutture legittimamente autorizzate in assenza di sopravvenute cause di incompatibilità urbanistica espressamente previste dalla legge.

La decisione segna un principio di rilievo per il settore edilizio e urbanistico, riaffermando il divieto di introdurre condizioni limitative non tipizzate dalla legge e la necessità di un puntuale ancoraggio normativo per interventi lesivi della libertà imprenditoriale e del diritto di proprietà. Il Comune di Assisi e il Ministero della Cultura sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.