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Il Consiglio di Stato conferma il diniego: Teknoservice non ottiene l’accesso al codice sorgente della piattaforma di gara


Pubblicato il: 6/20/2025

Gli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino hanno assistito Teknoservice s.r.l.; l’avvocato Alessandro Reale ha rappresentato Srt s.p.a.; l’avvocato Armando Valeri ha difeso Digitalpa s.r.l.

Con sentenza n. 4857/2025, registro generale n. 441/2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da Teknoservice S.r.l. avverso l’ordinanza del TAR Piemonte n. 1269/2024, confermando il diniego di accesso al codice sorgente della piattaforma telematica utilizzata nella gara per l’affidamento del servizio di lavorazione rifiuti indetta da Srt S.p.A.

La vicenda trae origine dall’esclusione di Teknoservice dalla procedura di gara per mancata corrispondenza tra l’impronta digitale del file “relazione tecnica parco automezzi” e quella registrata nella fase preliminare. La società, ritenendo che l’errore potesse essere imputabile a un malfunzionamento della piattaforma, ha chiesto l’accesso al codice sorgente del software gestito da Digitalpa, al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la richiesta, affermando che non si è in presenza di una decisione algoritmica, ma di un algoritmo di mero supporto, che si limita a confrontare impronte digitali senza sostituirsi alla decisione della commissione di gara. La decisione di escludere Teknoservice è stata adottata dalla commissione nella seduta pubblica del 23 luglio 2024, sulla base dei dati forniti dalla piattaforma, in conformità al disciplinare di gara.

Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 30 del d.lgs. 36/2023, che disciplina i provvedimenti algoritmici, e ha ritenuto che l’accesso al codice sorgente non fosse indispensabile ai fini della difesa in giudizio, come richiesto dall’art. 35 del medesimo decreto. La società appellante non ha dimostrato l’esistenza di un malfunzionamento della piattaforma, né ha fornito elementi concreti che provino l’inaffidabilità dei file di log prodotti. Il Consiglio ha inoltre escluso la configurabilità di un conflitto di interessi in capo a Digitalpa, in assenza di elementi specifici e documentati.

La sentenza ha ribadito che la digitalizzazione delle gare pubbliche garantisce tracciabilità, inviolabilità e integrità delle offerte, e che il principio di pubblicità delle sedute è rispettato anche in ambiente telematico. Il Collegio ha infine respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che non sussistano dubbi interpretativi rilevanti alla luce del diritto europeo.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego di accesso al codice sorgente, ritenendo prevalente l’interesse alla tutela del segreto industriale in assenza di prova dell’indispensabilità dell’ostensione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in considerazione della novità delle questioni trattate.