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Il Consiglio di Stato conferma la revoca dell’autorizzazione per l’impianto di rifiuti sanitari a Cassino


Pubblicato il: 6/21/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo hanno assistito Fiotech S.r.l.; l’avvocato Teresa Chieppa ha rappresentato la Regione Lazio; l’avvocato Ciro Alessio Mauro ha rappresentato il Comune di Cassino.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 4859/2025 (ricorso n. 8329/2023), ha respinto l’appello proposto da Fiotech S.r.l. contro Regione Lazio e Comune di Cassino, confermando la legittimità della revoca in autotutela dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e della valutazione di impatto ambientale (VIA) rilasciate per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a Cassino.

La vicenda origina dalla determina della Regione Lazio (Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti) n. G04613/2019, con cui l’ente ha revocato i precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati a Fiotech, fondandosi sulla riscontrata non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi nella documentazione presentata dalla società. Secondo la Regione, la relazione tecnica della ricorrente ometteva di annotare la presenza di almeno 50 abitazioni e uno stabile scolastico (ISS San Benedetto) popolato da oltre seicento alunni, così come di strutture sensibili e altre attività nel raggio di 2 km dall’impianto, elementi certificati dal Comune di Cassino e invece sostanzialmente esclusi dalla relazione tecnica di Fiotech.

Fiotech S.r.l. ha impugnato senza successo la sentenza TAR Lazio n. 4481/2023, contestando la valutazione dei presupposti della revoca e lamentando un erroneo bilanciamento degli interessi e il mancato riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990. La società sosteneva di aver presentato la documentazione richiesta dagli enti, circoscrivendo le valutazioni a un raggio di 500 metri per come indicato in sede di conferenza di servizi, e negava la rilevanza dei dati ulteriori presi in considerazione dalla Regione.

Il Consiglio di Stato ha, però, valorizzato sia l’effettivo contenuto della relazione tecnica presentata dalla società, sia la documentazione comunale che attestava la presenza di nuclei abitativi con continuità residenziale e di almeno una scuola e due case di riposo nei pressi dell’impianto. Il Collegio ha sottolineato che la rappresentazione omessa o incompleta della situazione dello stato dei luoghi da parte di Fiotech è di per sé motivo legittimo di revoca, anche al di fuori di una formale qualificazione di centro abitato, e che l’applicazione delle distanze minime per gli edifici sensibili resta in capo alla discrezionalità dell’amministrazione secondo la normativa vigente e il Piano regionale dei rifiuti.

Non condivisa anche la tesi di Fiotech circa il legittimo affidamento e l’irrisorietà dell’impatto, poiché – ribadisce la sentenza – la rappresentazione dei fatti non corrispondeva all’effettivo stato dei luoghi, rendendo insussistente la pretesa all’indennizzo e dando piena legittimità all’annullamento in autotutela, correttamente qualificato ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato la società ricorrente alle spese processuali in favore di Regione Lazio e Comune di Cassino, per complessivi 8.000 euro.

Questa decisione ribadisce la centralità della corretta e completa rappresentazione dello stato di fatto nei procedimenti autorizzativi aventi incidenza sull’ambiente e tutela della salute pubblica.