Fiori Costruzioni confermata aggiudicataria dall’appalto ANAS in provincia di Macerata
Pubblicato il: 6/21/2025
Gli avvocati Giuseppe Maria Giammusso hanno assistito Fiori Costruzioni S.r.l., Costruzioni Nasoni S.r.l. e Progeco Costruzioni Generali S.r.l.; gli avvocati Ivana Rosa Di Chio e Valeria Graziosi hanno assistito Anas S.p.A.; gli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Vincenzo Eustachio Americo Colucci hanno rappresentato Basento Scavi S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4877/2025 pubblicata il 5 giugno 2025 (n. 155/2025 Reg. Ric.), ha rigettato l’appello promosso da Basento Scavi S.r.l. avverso la sentenza n. 945/2024 del TAR Marche, confermando l’integrale legittimità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo RTI Fiori Costruzioni S.r.l., Costruzioni Nasoni S.r.l. e Progeco Costruzioni Generali S.r.l. nell’ambito di una gara ANAS per la sistemazione finale di una strada statale nella provincia di Macerata.
La controversia traeva origine dalla contestazione, da parte di Basento Scavi, della validità dell’offerta economica presentata dal RTI Fiori prima classificata. Secondo l’appellante, la legge di gara richiedeva la firma digitale di tutti i componenti del raggruppamento sull’offerta economica, mentre nella realtà la sottoscrizione digitale risultava apposta solo dalla mandataria, con le mandanti che avevano firmato tramite sottoscrizione autografa (accompagnata da copia del documento di identità) digitalizzata e trasmessa telematicamente.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito in dettaglio le condizioni di gara e la disciplina vigente. Pur riconoscendo che la sottoscrizione di tutti i membri del raggruppamento rappresenta un elemento essenziale del contratto (in quanto tutela la riconducibilità della volontà congiunta dell’offerta), la Sezione ha rimarcato che nella fattispecie concreta tutte le imprese avevano sottoscritto l’offerta, ma con modalità differenti (digitale per la mandataria, analogica per le mandanti). Questo elemento è stato ritenuto decisivo, differenziando il caso da precedenti in cui vi era completa assenza di firma da parte di alcune imprese partecipanti.
In punto di diritto, i giudici hanno valorizzato l’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che consente alle pubbliche amministrazioni di accettare istanze sottoscritte digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia di documento di identità, anche quando la lex specialis nulla prevedesse espressamente in tal senso. Con la tecnica della cosiddetta “eterointegrazione” normativa, tale disposizione primaria colma quindi la lacuna lasciata dalla legge di gara che sembrava escludere ogni modalità alternativa alla firma digitale, pur presentando previsioni discordanti tra disciplinare e modello di offerta.
Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che un’interpretazione restrittiva delle modalità di sottoscrizione, che avrebbe condotto all’esclusione del raggruppamento, avrebbe conflitto con i principi del favor partecipationis e della massima concorrenza nel settore degli appalti pubblici, soprattutto in presenza di clausole di gara ambigue. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la massima partecipazione deve essere favorita laddove il concorrente e la volontà negoziale siano identificabili con certezza, senza inutili formalismi che comprimerrebbero la concorrenza a danno dell’interesse pubblico.
Quanto alla questione delle spese del giudizio di primo grado, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio della ampia discrezionalità del giudice amministrativo, escludendo ogni vizio di manifesta abnormità o eccessività nella statuizione contestata da Basento Scavi.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato l’operato della stazione appaltante e la correttezza dell’aggiudicazione in favore del RTI Fiori, affermando la validità della sottoscrizione analogica equiparata a quella digitale nel quadro della normativa vigente e della giurisprudenza più recente sul favor partecipationis nella materia degli appalti pubblici.