Consorzio Sinergica mantiene l’appalto: respinto l’appello di Fenix sulle gare pubbliche a Pisa
Pubblicato il: 6/21/2025
L’avvocato Massimo Nunziata ha assistito Consorzio Stabile Sinergica S.C. a R.L.; l’avvocato Sandra Bernardini ha rappresentato l’Università di Pisa; gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Melucci hanno affiancato Fenix Consorzio Stabile S.C. a R.L. e Rara s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4896 del 5 giugno 2025 (RG n. 9249/2024), ha rigettato il ricorso in appello proposto da Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. e Rara s.r.l., confermando la sentenza del TAR Toscana che aveva avvallato l’esclusione delle due imprese dall’importante gara bandita dall’Università di Pisa per la costruzione del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico.
La controversia trae origine dalla procedura aperta avviata dall’ateneo pisano con bando del 22 dicembre 2023 per un importo base di oltre 57 milioni di euro. Il raggruppamento Fenix-Rara, risultato inizialmente primo nella graduatoria economica, era stato escluso in seguito alla verifica di anomalia dell’offerta, in particolare per l’incongruità degli oneri per la sicurezza dichiarati nella documentazione di gara (15.000 euro contro una capienza attesa di almeno 200.000 euro, a fronte del valore e della dimensione dell’appalto).
L’Università di Pisa, con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2024, aveva disposto l’esclusione della cordata Fenix, evidenziando che la successiva integrazione dei costi per la sicurezza (185.000 euro ricompresi nelle spese generali) non era ammissibile, trattandosi di una modifica postuma e non di una mera specificazione dell’offerta economica originaria. La stazione appaltante aveva ritenuto che l’indicazione separata di tutti gli oneri aziendali per la sicurezza fosse vincolante sia in base alla legge di gara che all’art. 108, comma 9, e art. 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023; la mancata o insufficiente indicazione porta, infatti, all’esclusione dalla gara senza possibilità di rettifica se non per errori materiali ictu oculi rilevabili, ipotesi non ravvisata nel caso in esame.
La Sezione Settima del Consiglio di Stato, relatore Angela Rotondano, ha dettagliatamente ricostruito la vicenda, rilevando che il principio di tassatività delle cause di esclusione, così come la ratio delle regole sui costi per la sicurezza, tutelano interessi pubblici primari e superano anche la semplice sostenibilità complessiva dell’offerta. I giudici hanno sottolineato che l’obbligo di indicazione separata e congrua degli oneri della sicurezza non può essere vanificato da rielaborazioni a posteriori, anche qualora la voce di spesa rimodulata non alteri il saldo finale dell’offerta.
In sentenza, si conferma che né il principio del risultato, né quello della fiducia (artt. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023) possono giustificare soluzioni derogatorie a fronte di previsioni normative chiare e imperative in materia di sicurezza del lavoro e regolarità delle offerte. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato infondato l’appello di Fenix, ribadendo la legittimità dell’operato dell’Università di Pisa e, di conseguenza, la correttezza dell’aggiudicazione al Consorzio Stabile Sinergica S.C. a R.L.
Le imprese appellanti sono state infine condannate al pagamento delle spese in favore sia dell’ateneo pisano che del controinteressato Sinergica, a conferma di una pronuncia che rimarca il rigore delle regole in materia di appalti pubblici e la centralità degli obblighi posti a presidio della sicurezza sul lavoro.

