Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile l’appello del Codacons: confermata la legittimità della nomina dei commissari per Acciaierie d’Italia
Pubblicato il: 6/19/2025
Gli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi hanno assistito il Codacons. L'Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli avvocati Marco Annoni e Luisa Torchia hanno rappresentato Acciaierie d’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
Con la sentenza n. 4919/2025, pronunciata nell’ambito del ricorso n. 4221/2024, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è espresso sulla controversia sollevata dal Codacons contro i provvedimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy inerenti la procedura di amministrazione straordinaria e la nomina dei commissari di Acciaierie d’Italia S.p.A. Nel dettaglio, il Codacons aveva impugnato la sentenza n. 8247/2024 del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda di annullamento dei decreti ministeriali del 20 febbraio e dell’1 marzo 2024 riguardanti la gestione straordinaria della società.
L’associazione ricorrente lamentava, tra le altre cose, che gli interventi ambientali previsti dal DPCM in relazione alla vicenda Ilva e affidati ad Am Investco Italy S.r.l. non risultavano ancora completati nonostante la scadenza del 23 agosto 2023. Contestava quindi la legittimità dei provvedimenti di apertura e gestione dell’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia per presunte violazioni di legge ed eccesso di potere, motivi già sottoposti in primo grado al TAR.
Ciononostante, nel corso del giudizio d’appello, il Codacons ha formalizzato il proprio difetto di interesse, dichiarando che sopravvenienze fattuali hanno fatto venire meno la rilevanza della decisione nel merito. La circostanza è stata accolta dal Consiglio di Stato, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 35 del Codice del processo amministrativo.
L’elemento decisivo della pronuncia risiede dunque nell’estinzione del presupposto di interesse al ricorso da parte dell’appellante, criterio essenziale per la prosecuzione del giudizio amministrativo. Con la sentenza il Consiglio di Stato ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, rilevando la particolarità della vicenda e l’evoluzione dei fatti che hanno condotto all’arresto processuale.