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Il Consiglio di Stato chiude il contenzioso sul contributo AGCom: General Logistics Systems Enterprise rinuncia all’appello


Pubblicato il: 6/9/2025

L’avvocato Massimo Giordano ha rappresentato General Logistics Systems Enterprise S.r.l.

Con la sentenza n. 4920/2025, relativa al ricorso n. 773/2024, il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – si è pronunciato sull’appello proposto da General Logistics Systems Enterprise S.r.l. contro una serie di amministrazioni pubbliche, tra cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’appello mirava alla riforma della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 15904 del 26 ottobre 2023. Nel corso della procedura, tuttavia, sono sopravvenuti elementi determinanti che hanno cambiato radicalmente la posizione dell’appellante: in particolare, una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 settembre 2023 (causa C-226/22) ha riconosciuto la conformità del contributo richiesto da AGCom rispetto alla normativa europea, in particolare alla direttiva 97/67/CE. A ciò sono seguite ulteriori pronunce del Consiglio di Stato che hanno definitivamente confermato la legittimità del contributo.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale, GLS Enterprise ha dichiarato, il 14 maggio 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comunicando di aver avviato interlocuzioni con AGCom per definire un piano di rientro sui contributi dovuti e rinunciando così a proseguire le controversie pendenti. L’Autorità ha accolto la richiesta e le parti si sono attivate per la formalizzazione dell’accordo.

Sulla base di questa dichiarazione, il Consiglio di Stato ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio ma ponendo il contributo unificato a carico dell’appellante.

La decisione conferma l’orientamento consolidato in materia, secondo cui la conformità della disciplina interna ai dettati del diritto europeo preclude la prosecuzione di contenziosi privi di concreta utilità per la parte appellante.