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Eco Burgus e I.Co.S. vincono in Consiglio di Stato: confermata l’aggiudicazione del servizio rifiuti nei Comuni comaschi


Pubblicato il: 6/11/2025

Gli Avvocati Ester Daina ed Enzo Puccio hanno assistito Eco Burgus S.r.l. e I.Co.S. S.r.l. L’Avvocato Ercole Forgione e l’Avvocato Pietro Romano hanno rappresentato Econord S.p.A. L’Avvocato Domenica Condello ha difeso la Provincia di Como.

Con sentenza n. 4928/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da Econord S.p.A. e dalla Provincia di Como (RG n. 4095/2025), confermando la legittimità dell’aggiudicazione alla costituenda RTI Eco Burgus S.r.l. – I.Co.S. S.r.l. della gara per l’affidamento quadriennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio.

La controversia trae origine dalla sentenza del TAR Lombardia, Sezione IV, n. 1617/2025, che aveva accolto il ricorso della seconda classificata, Econord S.p.A., annullando l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 247 dell’11 marzo 2025. Il TAR aveva ritenuto viziata l’attribuzione del punteggio massimo (15 punti) per il criterio relativo al miglioramento della raccolta differenziata, in quanto la commissione aveva utilizzato un valore di partenza (66,345%) diverso da quello indicato nell’offerta (76%), alterando così il significato dell’offerta tecnica.

Nel giudizio d’appello, le appellanti hanno sostenuto la correttezza dell’operato della commissione, affermando che l’offerta mirava comunque al raggiungimento del 90% di raccolta differenziata, indipendentemente dal valore iniziale. Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la decisione del TAR, ritenendo che l’offerta delle appellanti prevedesse un incremento di 14 punti percentuali, mentre quella della controinteressata (Eco Burgus – I.Co.S.) indicava un incremento di 20 punti. In base al disciplinare di gara, che premiava l’incremento percentuale, il punteggio massimo spettava dunque a quest’ultima.

Il Collegio ha inoltre ritenuto infondati tutti i motivi di appello, compresa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e le censure sulla presunta genericità delle contestazioni. Ha altresì confermato la ragionevolezza della clausola del disciplinare, rilevando che la contestazione riguardava esclusivamente la sua errata applicazione.

Con la decisione del 5 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello e condannato in solido Econord S.p.A. e la Provincia di Como al pagamento delle spese processuali in favore di Eco Burgus S.r.l. e I.Co.S. S.r.l., liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.