GSE ottiene conferma del diniego agli incentivi idroelettrici
Pubblicato il: 6/13/2025
Nel contenzioso, gli avvocati Bartolomeo Cozzoli e Vincenzo Telera hanno assistito Is Renewable S.r.l. Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo hanno rappresentato il GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a.
Con sentenza n. 4942/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da Is Renewable S.r.l. (RG n. 2912/2023) contro la sentenza del TAR Lazio, Sezione III ter, n. 761/2023, confermando il diniego opposto dal GSE all’accesso agli incentivi per un impianto idroelettrico sito nel Comune di Rivolta d’Adda (CR), per la potenza di 0,920 MW.
Il provvedimento impugnato si fondava sull’assenza del requisito del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), condizione necessaria per beneficiare del criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 3, lett. e), romanino iv), del D.M. 6 luglio 2012. La società appellante sosteneva che l’impianto utilizzasse una quota parte del DMV e che tale circostanza fosse attestata anche dal Consorzio dell’Adda. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilascio di 8,45 mc/s previsto nel disciplinare fosse destinato esclusivamente alla scala di risalita per i pesci e allo sfioro, e non configurasse un DMV ai fini regolatori.
La sentenza ha ribadito che, secondo le Procedure Applicative del GSE, il DMV deve essere inteso al netto della quota destinata alla scala di risalita, e che l’impianto deve utilizzare esclusivamente tale portata per poter accedere al beneficio. Inoltre, è stato confermato che la dichiarazione resa dalla società in sede di domanda, risultata non veritiera, comporta la decadenza dal beneficio, a prescindere dalla sua incidenza concreta sulla graduatoria.
Il Collegio ha escluso che il provvedimento del GSE costituisse esercizio di autotutela, trattandosi invece di un atto vincolato di accertamento dell’insussistenza dei requisiti oggettivi per l’accesso agli incentivi. Pur riconoscendo la particolarità della vicenda, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e disposto la compensazione delle spese di lite.