Gandovere Depurazione vince contro ARERA: il Consiglio di Stato conferma l’accesso agli incentivi per la qualità del servizio idrico
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli Avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti hanno assistito la Società Gandovere Depurazione S.r.l.
Con sentenza n. 4949/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da ARERA (RG n. 905/2025) contro la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, n. 160/2024, confermando l’illegittimità dell’esclusione della Società Gandovere Depurazione S.r.l. dal meccanismo incentivante previsto per la qualità tecnica del servizio idrico integrato per il biennio 2020-2021.
La controversia trae origine dalla delibera ARERA n. 477/2023/R/IDR, che aveva escluso Gandovere dalla premialità per due presunti inadempimenti: l’omesso versamento della componente perequativa UI2 alla CSEA e il tardivo invio dei dati RQTI. Il TAR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che essa non fosse tenuta al versamento della UI2, in quanto non gestore del servizio idrico integrato, e che i dati RQTI fossero stati trasmessi nei termini.
Nel giudizio d’appello, ARERA ha sostenuto che la vera causa dell’esclusione fosse il mancato invio della predisposizione tariffaria MTI-3, e non i motivi formalmente indicati nella delibera. Il Consiglio di Stato ha rigettato tale tesi, ritenendo inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento. Ha inoltre rilevato che la nota interna del 6 luglio 2023, invocata da ARERA, non menzionava alcun termine perentorio violato, né configurava un’omissione sanzionabile.
Il Collegio ha affermato che l’esclusione da un beneficio regolatorio può avvenire solo nei casi espressamente previsti e comunicati con chiarezza, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento. Poiché Gandovere aveva trasmesso i dati richiesti e non era tenuta al versamento della UI2, l’esclusione è risultata priva di fondamento.
Con la decisione del 6 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza di primo grado e condannato ARERA al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.