E-Distribuzione ottiene la conferma dei criteri per i preventivi di connessione
Pubblicato il: 6/9/2025
Gli avvocati Cesare Caturani, Carmina Toscano e Maria Laura Tripodi hanno assistito E-Distribuzione S.p.A.; l’avvocato Roberto Baldoni ha rappresentato Sunergise s.r.l.; l’Avvocatura generale dello Stato ha rappresentato ARERA.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4951/2025, pubblicata il 6 giugno 2025 (RG n. 81/2025), ha respinto l'appello proposto da Sunergise s.r.l., confermando la legittimità della determinazione del corrispettivo per la realizzazione di una nuova connessione alla rete elettrica formulato da E-Distribuzione S.p.A..
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da Sunergise s.r.l. nel 2016 per l’adeguamento di una connessione esistente al fine di collegare un impianto di produzione da fonti rinnovabili di 900 kW presso Gubbio. E-Distribuzione, gestore della rete, aveva emesso preventivo utilizzando la formula prevista dall’art. 12, commi 12.1 e 12.2, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) per le nuove connessioni, negando l’applicazione della regola di calcolo, più favorevole, di cui all’art. 12, comma 4 del TICA, riservata ai meri adeguamenti delle connessioni esistenti.
Sunergise aveva quindi presentato reclamo all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA, all’epoca AEEGSI), che aveva accolto la doglianza, ordinando il ricalcolo del preventivo secondo i parametri dell’adeguamento e la restituzione delle somme eccedenti.
Il provvedimento era stato annullato dal TAR Lombardia (sentenza n. 2593/2024), che aveva riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni di E-Distribuzione e ritenuto che l’intervento richiesto da Sunergise integrasse una nuova connessione piuttosto che un mero adeguamento. Sunergise aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo di secondo grado ha innanzitutto chiarito che la distinzione tra nuova connessione e adeguamento di esistente dipende non dal mero dato topografico, ma dalle caratteristiche tecniche e fisiche dell’intervento. Il passaggio da una connessione in bassa tensione a una in media tensione implica la creazione di un nuovo punto di connessione e una nuova cabina di consegna, con prestazioni tecniche diverse e maggior complessità, elementi che, secondo il Consiglio di Stato, escludono la possibilità di qualificare l’operazione come semplice adeguamento.
La sentenza evidenzia come il TICA, all’art. 2.4, lettera c), prevede che il servizio di connessione sia erogato al livello di tensione già esistente, nei limiti di potenza disponibili, mentre ogni passaggio a un diverso livello di tensione richiede la predisposizione di una nuova connessione. Anche la “Guida per le connessioni” di Enel – cui si richiama la decisione – stabilisce che, quando le soluzioni tecniche impongano l’individuazione di un punto di connessione diverso rispetto all’esistente, si è in presenza di una nuova connessione.
Ferma restando l’insussistenza di un adeguamento ex art. 12, comma 4, il Consiglio di Stato ha pertanto respinto in toto la tesi della società ricorrente, confermando la correttezza della tariffazione determinata da E-Distribuzione ai sensi delle regole per le nuove connessioni. La complessità anche tecnica del caso ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.