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Resit ottiene l'annullamento del diniego al fotovoltaico in Calabria


Pubblicato il: 6/9/2025

Nel contenzioso, gli avvocati Paolo Canonaco e Andrea Sticchi Damiani hanno assistito Resit S.r.l.; Massimiliano Manna e Giuseppe Naimo hanno rappresentato la Regione Calabria; Vincenzo Malomo ha assistito il Comune di Castrovillari.

Con sentenza n. 4959/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto l’appello proposto da Resit S.r.l. (RG n. 4322/2023), riformando la sentenza del TAR Calabria n. 433/2023 e annullando i provvedimenti con cui era stato negato il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9 MW nel Comune di Castrovillari.

La vicenda ha avuto origine da una lunga procedura avviata nel 2009, culminata in una conferenza di servizi conclusasi nel 2021 con esito negativo, a causa dei pareri contrari espressi dall’Ente Parco Nazionale del Pollino e dalla Soprintendenza. Il TAR aveva ritenuto legittimo il diniego, fondandosi sul carattere assorbente di tali pareri.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto le censure della società appellante, rilevando che l’area interessata non è qualificata come non idonea dalla normativa regionale e che, alla luce del d.lgs. n. 199/2021 e del Regolamento UE 2577/2022, gli impianti da fonti rinnovabili devono essere considerati di interesse pubblico prevalente. La Regione avrebbe dovuto tenere conto di tali elementi nella valutazione del progetto.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che il parere dell’Ente Parco fosse generico, non adeguatamente motivato e fondato su rilievi superabili, come la presunta presenza della specie protetta “Stipa”, smentita da documentazione fotografica e studi naturalistici. Anche il parere della Soprintendenza è stato giudicato carente, in quanto privo di una concreta descrizione delle valenze paesaggistiche compromesse.

Il Consiglio ha inoltre respinto l’appello incidentale della Regione Calabria, che sollevava eccezioni di inammissibilità e tardività del ricorso di primo grado, ritenendole infondate.

In conclusione, la sentenza ha annullato i provvedimenti impugnati, riconoscendo la fondatezza delle ragioni di Resit S.r.l. e disponendo la compensazione delle spese di lite.