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Il Consorzio Industriale Ogliastra legittimato all’esproprio delle ex aree cartiera Arbatax


Pubblicato il: 6/23/2025

L’avv. Maurizio Scarparo ha assistito il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra. Gli avvocati Giovanni Parisi e Mattia Pani hanno rappresentato la Regione Autonoma della Sardegna.

Il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra ha conseguito una vittoria significativa davanti al Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 4975/2025 (RG n. 2375/2024) pubblicata il 9 giugno 2025, ha accolto il suo appello riformando la pronuncia di primo grado del TAR Sardegna n. 982/2023.

La causa verteva sulla legittimità degli atti con i quali il Consorzio aveva avviato l’iter espropriativo, incluso il decreto di occupazione d’urgenza, delle aree dell’ex cartiera di Arbatax, proprietà regionale inserite nella zona 5 del Piano regolatore generale industriale, con l’obiettivo di realizzare un polo nautico-industriale.

Il TAR in primo grado aveva annullato le delibere consortili e i provvedimenti espropriativi, ritenendo che essi fossero in contrasto con la programmazione e gli accordi tra Regione, Consorzio e Comune di Tortolì, che invece prevedevano la cessione delle aree dalla Regione al Comune e la successiva messa a disposizione al Consorzio.

A sostegno di tale posizione, il TAR riteneva che il percorso delineato dagli accordi di programma del 2009 e 2011 dovesse considerarsi vincolante e ostativo a un’iniziativa autonoma del Consorzio sull’esproprio.

Il Consiglio di Stato ha radicalmente ribaltato questa interpretazione, approfondendo tanto il contenuto degli accordi amministrativi quanto i principi regolanti gli atti interammnistrativi e i vincoli d’obbligazione tra enti pubblici. Il giudice amministrativo superiore ha chiarito che dagli accordi di programma non emergeva alcun obbligo specifico e insormontabile per il Consorzio di subordinare la disponibilità dell’area alla preventiva cessione al Comune, ma che la finalità primaria degli atti era la realizzazione del polo nautico – obiettivo tutt’altro che incompatibile con un’iniziativa espropriativa.

Di particolare rilievo, tra gli elementi giuridici decisivi, è stata la constatazione che il trascorrere di oltre dieci anni senza che gli accordi fossero stati attuati, in combinazione con lo stato di abbandono delle aree, giustificava il superamento dell’impostazione vincolistica sia per il rilevante interesse pubblico sotteso (la creazione del distretto della nautica) sia in forza del principio generale che esclude la perpetuità dei vincoli derivanti da atti convenzionali e programmatici tra pubbliche amministrazioni (richiamo all’art. 1375 c.c. e all’art. 15 l. 241/1990).

Al contrario, la condotta del Consorzio risultava in linea con gli obiettivi della programmazione regionale e coerente con i principi di risultato e buon andamento amministrativo.

La sentenza sottolinea che, in assenza di attuazione degli accordi e a fronte dell’inerzia degli altri enti coinvolti, il Consorzio poteva legittimamente attivare la procedura espropriativa finalizzata alla disponibilità delle aree per l’interesse pubblico cui era preposto. Svaniva quindi la pretesa che attribuiva ai previgenti accordi la forza di impedire sine die l’azione autonoma dell’ente economico-industriale.

Il ricorso di primo grado della Regione è stato così respinto e la sentenza di primo grado riformata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.