Dussmann Service ottiene dal Consiglio di Stato il riconoscimento della giurisdizione amministrativa sulla revisione prezzi
Pubblicato il: 6/23/2025
Gli Avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Dussmann Service S.r.l.
Con tre sentenze gemelle pubblicate il 9 giugno 2025 (n. 4982/2025, n. 4984/2025 e n. 4985/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto gli appelli proposti da Dussmann Service S.r.l. (ricorsi n. 791/2025, 793/2025 e 779/2025 R.G.), riformando le decisioni del T.A.R. Toscana che avevano declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria. Le controversie riguardavano il diritto della società appaltatrice alla revisione dei corrispettivi contrattuali per i servizi di pulizia e manutenzione svolti presso istituti scolastici, nell’ambito di convenzioni stipulate con Consip S.p.A.
Il punto centrale del contenzioso era la corretta individuazione del giudice competente a conoscere delle domande di revisione prezzi fondate su clausole contrattuali che rinviano all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. I giudici di primo grado avevano ritenuto che, trattandosi di pretese fondate su clausole contrattuali dettagliate e autoapplicative, la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario, in quanto relativa a meri diritti soggettivi.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato tale impostazione, affermando con chiarezza che le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, disciplinate dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. La Sezione ha sottolineato che la giurisdizione esclusiva si fonda sul dato oggettivo della materia, senza che sia necessario accertare di volta in volta la natura autoritativa o meno del potere esercitato dall’amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che la revisione prezzi, anche se disciplinata da clausole contrattuali, implica comunque l’attivazione di un procedimento amministrativo e l’esercizio di poteri pubblici, seppur vincolati, da parte della stazione appaltante. La posizione dell’appaltatore, pertanto, si configura come di interesse legittimo, giustificando la devoluzione della controversia al giudice amministrativo. Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che riconosce la legittimità della giurisdizione esclusiva anche in presenza di diritti soggettivi, purché la materia sia normativamente definita e caratterizzata da un intreccio con interessi pubblici.
Le sentenze affermano dunque un principio di diritto di rilevante impatto sistemico: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ogniqualvolta la revisione prezzi sia riconducibile all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, anche se la clausola contrattuale appare dettagliata e vincolata. Ne consegue che la giurisdizione non può essere modulata in base alla maggiore o minore discrezionalità della P.A., evitando così incertezze interpretative e frammentazioni processuali.
In applicazione dell’art. 105 c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze impugnate e disposto il rinvio al T.A.R. Toscana per la prosecuzione del giudizio nel merito. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sul tema.