I.R.C.A.C. ottiene ragione sulla prescrizione per il rimborso Irpeg
Pubblicato il: 6/11/2025
L’Avv. Salvatore Sammartino ha assistito l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione – I.R.C.A.C.
Con quattro sentenze gemelle della Sezione Quinta della Corte di Cassazione (nn. 14529, 14530, 14532 e 14533 del 2025, pubblicate il 30 maggio 2025), la Suprema Corte ha accolto i ricorsi proposti dall’I.R.C.A.C. o rigettato quelli dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la fondatezza delle istanze di rimborso Irpeg avanzate dall’ente per gli anni d’imposta 1982, 1984, 1985 e 1986. Le decisioni si fondano sull’interpretazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, come chiarita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12284/2024.
La vicenda trae origine da quattro istanze di rimborso presentate dall’I.R.C.A.C. nel 2009, relative a eccedenze Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni Ottanta. L’Agenzia delle Entrate aveva opposto il silenzio-rifiuto, eccependo la prescrizione decennale del diritto al rimborso. Le Commissioni tributarie regionali avevano emesso pronunce contrastanti: in due casi avevano accolto l’eccezione di prescrizione, in un terzo l’avevano respinta, riconoscendo il diritto al rimborso.
La Corte di Cassazione ha risolto definitivamente la questione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 2, comma 58, della legge finanziaria 2004 impone all’Amministrazione finanziaria un obbligo giuridico di non eccepire la prescrizione per i crediti Irpef e Irpeg risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. Tale obbligo, di natura precettiva e non meramente programmatica, è rilevabile d’ufficio dal giudice e permane per un decennio a decorrere dall’entrata in vigore della norma, ossia fino al 1° gennaio 2014.
Nel caso di specie, le istanze di rimborso erano state presentate nel 2009, dunque entro il termine decennale previsto dalla norma. Inoltre, l’I.R.C.A.C. aveva già interrotto la prescrizione con precedenti istanze risalenti al 1994, come documentato in giudizio. La Corte ha quindi cassato le sentenze che avevano accolto l’eccezione di prescrizione e ha confermato quella favorevole all’ente, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Le sentenze chiariscono anche che la semplice esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi è sufficiente a configurare una “pendenza” ai sensi della norma, e che l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di rimborso invocando la prescrizione, salvo che siano decorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge senza che il contribuente abbia rinnovato la propria istanza.
La Corte ha infine compensato le spese di lite, riconoscendo che la decisione si fonda su un mutamento giurisprudenziale rispetto a un precedente orientamento favorevole all’Amministrazione finanziaria. Le tre pronunce rappresentano un importante consolidamento dell’interpretazione giurisprudenziale in materia di rimborsi fiscali e prescrizione, rafforzando la tutela dei contribuenti nei confronti dell’inerzia dell’Amministrazione.