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Il Comune di Tortoreto vede confermati i suoi poteri impositivi sulle piattaforme marine


Pubblicato il: 6/12/2025

Gli Avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo hanno assistito la società ENI S.p.A. L’Avvocato Marco Gasparroni, unitamente all’Avvocato Vincenzo Cancrini, ha rappresentato il Comune di Tortoreto.

Con quattro sentenze gemelle (nn. 14542, 14543, 14544 e 14547 del 2025), pubblicate il 30 maggio 2025, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da ENI S.p.A. contro il Comune di Tortoreto, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, emessi in relazione alla piattaforma petrolifera “Eleonora”, situata nel mare territoriale antistante il Comune abruzzese.

La controversia ha riguardato la debenza dei tributi locali per la piattaforma offshore, con ENI che ha sostenuto l’assenza di legittimazione del Comune, la non imponibilità delle strutture marine, la carenza del presupposto oggettivo d’imposta e l’assenza di correlazione con i servizi comunali. Le Commissioni tributarie regionali avevano parzialmente accolto le doglianze della contribuente, escludendo la tassabilità di alcuni impianti, ma confermando l’imposizione per le strutture principali.

La Suprema Corte ha respinto integralmente i ricorsi, ribadendo che le piattaforme petrolifere, pur situate in mare, rientrano nel territorio dello Stato e, in assenza di una diversa attribuzione normativa, sono fiscalmente riferibili al Comune costiero antistante. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Cass. nn. 13794/2005, 3618/2016, 19510/2016) secondo cui anche le strutture galleggianti o infisse nel mare territoriale sono soggette a imposizione locale, in quanto assimilabili a immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., suscettibili di autonoma funzionalità e redditualità.

Quanto alla TASI, la Corte ha sottolineato che si tratta di un tributo per i servizi indivisibili erogati dal Comune, e che anche le piattaforme offshore beneficiano indirettamente di tali servizi, come infrastrutture portuali, viabilità, sicurezza e autorizzazioni amministrative. La distanza dalla costa non esclude la soggezione al tributo, essendo sufficiente la potenziale fruizione dei servizi.

La Cassazione ha inoltre escluso che la normativa sui rigassificatori (art. 1, comma 728, l. 205/2017) o l’istituzione dell’IMPI (art. 38 d.l. 124/2019) possano essere interpretate come esimenti per le piattaforme petrolifere, trattandosi di disposizioni speciali non estensibili analogicamente. Ha altresì ritenuto infondata la pretesa accatastabilità in categoria E/3, riservata a beni strumentali a servizi pubblici, non ricorrendo i presupposti di immediata destinazione pubblica.

Infine, la Corte ha confermato la legittimità del metodo contabile per la determinazione della base imponibile in assenza di rendita catastale, richiamando la normativa e la prassi ministeriale in materia. Ha anche chiarito che la successiva attribuzione della competenza al Comune di Giulianova, avvenuta con il D.M. 28 aprile 2022, non incide sulla legittimità degli accertamenti precedenti, riferiti ad annualità in cui i servizi erano effettivamente resi dal Comune di Tortoreto.

Le sentenze, che condannano ENI al pagamento delle spese processuali per ciascun giudizio, consolidano l’orientamento giurisprudenziale in tema di fiscalità locale delle piattaforme marine, riaffermando la potestà impositiva dei Comuni costieri e la rilevanza tributaria delle strutture offshore.