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ENI ottiene conferma dalla Cassazione: no all’ICI e IMU sulle piattaforme oltre le 12 miglia


Pubblicato il: 6/13/2025

Gli avvocati Vincenzo Cellamare e Massimo Campailla hanno assistito il Comune di Falconara Marittima; l’avvocato Alessandro Lucchetti ha rappresentato Ancona Entrate s.r.l.; gli avvocati Livia Salvini, Davide De Girolamo e Fabrizio Marrella hanno rappresentato ENI S.p.A.

Con la sentenza n. 14549 del 2025 (R.G. 13609/2023), la Corte di Cassazione si è espressa in maniera definitiva su un tema di particolare rilevanza per il diritto tributario e del mare: la tassazione comunale delle piattaforme petrolifere situate oltre le 12 miglia marine dalla costa. Il giudizio era stato promosso dal Comune di Falconara Marittima e da Ancona Entrate s.r.l. contro ENI S.p.A., dopo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all’ICI (per gli anni 2010 e 2011) e all’IMU (per gli anni 2012-2015) su piattaforme marine.

Al centro della controversia vi era la possibilità per gli enti locali di assoggettare a ICI e IMU gli impianti situati sulla piattaforma continentale, oltre il limite delle 12 miglia marine, in quanto "territorio dello Stato". I ricorrenti sostenevano che la Convenzione di Montego Bay, la legislazione italiana e la giurisprudenza europea ed interna, attribuendo diritti sovrani allo Stato costiero sulla piattaforma continentale anche in materia fiscale, consentissero l’estensione dell’imposizione comunale su tali manufatti.

La Suprema Corte, richiamando la disciplina internazionale e la prassi interpretativa, ha tuttavia ricostruito puntualmente la nozione di "sovranità funzionale" dello Stato sulle piattaforme oltre le 12 miglia. L’esercizio dei diritti sovrani e della giurisdizione fiscale sulle piattaforme continentali – si legge nella motivazione – è strettamente connesso allo scopo di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali, ma non determina un’illimitata estensione della sovranità territoriale tipica del mare territoriale. In questo senso, l’imposizione comunale sugli immobili, secondo la normativa istitutiva di ICI e IMU (art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992; art. 8 d.lgs. 23/2011), presuppone l’ubicazione dell’immobile nel “territorio dello Stato” in senso stretto, ovvero nell’ambito geografico sottoposto a piena giurisdizione statuale e comunale.

La Corte ha evidenziato come la giurisdizione esclusiva garantita agli Stati costieri dagli articoli 60, 77 e 80 della Convenzione di Montego Bay su installazioni e piattaforme non attribuisca un potere impositivo illimitato analogo a quello esercitato sul territorio nazionale, ma configuri una sovranità limitata alle attività di sfruttamento delle risorse. L’equivalenza tra la giurisdizione funzionale e la territorialità non può dunque essere affermata, escludendo così la legittimità degli atti impositivi comunali. La Suprema Corte ha, infine, chiarito come la successiva introduzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi, ex art. 38 d.l. 124/2019) non costituisca una conferma della preesistente imponibilità, ma un nuovo regime che si applica solo dal 2020.

Nelle conclusioni, la Cassazione ha fissato il principio per cui "agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall’art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, non si applica l’imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale – e la zona economica esclusiva – non è territorio dello Stato". I ricorsi di Comune di Falconara Marittima e Ancona Entrate s.r.l. sono stati rigettati con condanna alle spese.