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ENI ottiene ragione sull’esenzione IMU per piattaforme offshore


Pubblicato il: 6/14/2025

Gli avvocati Lia Salvini, Davide Di Girolamo e Fabrizio Marrella hanno assistito ENI S.p.A. L'avvocato Alessandro Lucchetti ha rappresentato Ancona Entrate s.r.l.

Con le sentenze nn. 14550, 14551, 14552 e 14556 del 2025, pubblicate il 30 maggio, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione ha rigettato quattro distinti ricorsi proposti da Ancona Entrate S.r.l. contro ENI S.p.A., confermando la non debenza dell’IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 relativamente a piattaforme petrolifere situate oltre le 12 miglia marine dalla costa. Le decisioni, che si pongono in linea con la sentenza n. 14549/2025, ribadiscono che le piattaforme collocate sulla piattaforma continentale non rientrano nel “territorio dello Stato” ai fini dell’imposizione immobiliare locale.

La Corte ha ritenuto infondate le censure della società ricorrente, che invocava la sovranità funzionale dello Stato sulla piattaforma continentale, riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982), per sostenere la legittimità dell’imposizione comunale. I giudici di legittimità hanno chiarito che i diritti sovrani esercitati dallo Stato costiero sulla piattaforma continentale sono limitati allo sfruttamento delle risorse naturali e non comportano una sovranità territoriale piena. Di conseguenza, non è integrato il presupposto dell’ubicazione “nel territorio dello Stato” richiesto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 per l’ICI e dall’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011 per l’IMU.

La Corte ha inoltre escluso che l’introduzione dell’IMPI (Imposta Immobiliare sulle Piattaforme Marine) con l’art. 38 del d.l. n. 124/2019 possa essere interpretata come conferma implicita della preesistenza di un obbligo impositivo comunale. Al contrario, tale norma ha istituito un nuovo tributo con decorrenza dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale, senza effetto retroattivo.

Quanto alla questione della compatibilità con l’art. 107 TFUE in materia di aiuti di Stato, la Corte ha osservato che l’assenza di imposizione non deriva da una scelta discrezionale dello Stato, ma dalla mancanza di potere impositivo su un’area che non costituisce territorio statale. Pertanto, non può configurarsi alcun aiuto selettivo in favore del contribuente.

Le sentenze, che condannano Ancona Entrate S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di ENI S.p.A., liquidate in euro 24.000 per ciascun giudizio, consolidano ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’assoggettabilità a IMU e ICI delle piattaforme offshore situate oltre il limite del mare territoriale. La Corte ha così affermato, in via definitiva, che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato e che i diritti esercitabili dallo Stato costiero su di essa sono esclusivamente funzionali allo sfruttamento delle risorse naturali, non estendendosi alla potestà impositiva degli enti locali.