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Agenzia delle Entrate ottiene conferma sulla tassazione dei titoli Junior Ferriere Nord


Pubblicato il: 6/16/2025

Gli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti, Roberto Cusimano e Vittorio Giordano hanno assistito Ferriere Nord S.p.a.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15100 del 2025 (R.G. 9597/2016), ha rigettato il ricorso di Ferriere Nord S.p.a. confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2008.

Il contenzioso riguardava la deducibilità delle perdite di valore su titoli obbligazionari “Junior”, emessi nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione secondo il d.lgs. 130/1999 e interamente sottoscritti dalla stessa Ferriere Nord.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali titoli, per vincoli contrattuali e per la loro destinazione, dovevano essere qualificati come immobilizzazioni finanziarie e non in attivo circolante, circostanza che escludeva la possibilità di dedurne le perdite di valore ai fini IRES. La società, invece, sosteneva di aver operato correttamente sia in base alle risposte ricevute in sede di interpello sia in virtù del trattamento contabile seguito.

La Cassazione, richiamando i principi del codice civile e i criteri previsti dal principio contabile OIC n. 20, ha giudicato fondato l’operato dell’ufficio fiscale, sottolineando che la qualificazione dei titoli deriva dalla loro destinazione oggettiva e non da una mera scelta contabile della società. È stato evidenziato come i titoli “Junior”, subordinati ai titoli “Senior”, non potessero essere prontamente liquidati né ceduti a terzi estranei e fossero dunque destinati a un investimento stabile, confermandone la natura di immobilizzazioni finanziarie. Elemento giuridico decisivo è stata la valutazione delle circostanze di fatto: la Cassazione ha chiarito che la risposta ottenuta in sede di interpello non era vincolante in quanto presupponeva scenari diversi rispetto a quelli accertati in sede di verifica. L’articolo 11 dello Statuto del Contribuente, infatti, limita l’efficacia vincolante delle risposte agli interpelli ai casi di identità tra situazione rappresentata e situazione accertata.

Altre doglianze formulate da Ferriere Nord, fra cui quella relativa alla presunta doppia imposizione e alla mancata disapplicazione delle sanzioni, sono state respinte. Il principio, più volte affermato in giurisprudenza, che le scelte operate in bilancio possono essere sindacate in via fiscale ove incidano sulla corretta determinazione del reddito, è stato ribadito.

La sentenza conferma così il recupero a tassazione di € 280.000 relativo alla perdita di valore dei titoli, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRES e delle sanzioni e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.