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Il Consiglio di Stato dà ragione all’AGCom: improcedibile il ricorso dei corrieri sul contributo 2021


Pubblicato il: 6/23/2025

L'avvocato Massimo Giordano ha assistito A.I.C.A.I., DHL Express (Italy) S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l. e Fedex Express Italy S.r.l.

Con sentenza n. 4993/2025 (RG n. 787/2024), pubblicata il 10 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello presentato da A.I.C.A.I., DHL Express (Italy) S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l. e Fedex Express Italy S.r.l. contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'appello mirava a riformare la sentenza del TAR Lazio n. 15894/2023, che aveva già respinto il ricorso degli operatori del settore corrieri espresso sulla legittimità delle delibere AGCom relative alla misura e alle modalità del contributo dovuto per l'anno 2021 dalle imprese postali. Le società ricorrenti avevano contestato diversi profili, tra cui la proporzionalità della contribuzione rispetto al carico regolatorio, il rispetto della direttiva 97/67/CE e la presunta duplicazione della contribuzione.

Durante la pendenza del giudizio di appello, le ricorrenti hanno perso interesse a coltivare il gravame. Tale mutamento è stato determinato, come dichiarato dalla parte originaria, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023 (causa C-226/22), che ha confermato la conformità del contributo richiesto dall'AGCom alla normativa europea, e dalle successive decisioni dello stesso Consiglio di Stato che hanno ribadito la legittimità dell'imposizione.

Ne è seguito un accordo tra le imprese e l'Autorità, riguardante il calcolo del dovuto e un piano di rientro, contestualmente all'abbandono di tutti i giudizi pendenti e con integrale compensazione delle spese di lite. Sotto il profilo giuridico, il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione di cessazione dell'interesse e ha richiamato il principio secondo cui la disponibilità dell'azione spetta alla parte fino alla stesura della decisione, inducendo inevitabilmente l'improcedibilità dell'appello per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state interamente compensate, ma il contributo unificato dell'appello resta a carico della parte originariamente appellante.

La sentenza si segnala per la puntuale applicazione dei principi sulla disponibilità dell'azione nel processo amministrativo e per l'impatto, riconosciuto dalle stesse parti, della recente giurisprudenza europea e nazionale nel dirimere i dubbi sulla legittimità del contributo AGCom.