L’Autorità Antitrust ottiene conferma della sanzione contro Deutsche Bank
Pubblicato il: 6/23/2025
Nel contenzioso, gli avvocati Piero Fattori e Antonio Lirosi hanno assistito Deutsche Bank S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4994/2025 (RG 922/2024), pubblicata il 10 giugno 2025, ha respinto l’appello proposto da Deutsche Bank S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la sanzione da 4 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole.
La vicenda trae origine dall’operazione promozionale denominata “Fai + 1%”, diffusa da Deutsche Bank tra gennaio e aprile 2019 attraverso internet, spot televisivi e volantini. La pubblicità prometteva un “premio dell’1% sul totale investito” a chi apriva un conto corrente e investiva una certa somma, ma il premio consisteva in realtà in un buono elettronico con limitazioni di utilizzo, non in una somma di denaro come lasciato intendere dal claim principale.
AGCM aveva contestato la natura ambiguamente decettiva del messaggio, ritenendo che la promessa di una percentuale legata all’investimento potesse indurre il consumatore medio a confondere il “premio” con un rendimento finanziario effettivo.
La Banca si era difesa richiamando gli obblighi di sintesi previsti dal DPR 430/2001 in tema di concorsi a premi e la presenza di un regolamento illustrativo dell’iniziativa, lamentando inoltre la correttezza formale e la mancanza di reale pregiudizio.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i cinque motivi di appello, confermando la ricostruzione del giudice di primo grado e rimarcando alcuni passaggi essenziali: il messaggio pubblicitario deve essere chiaro, trasparente e comprensibile già al primo contatto, e non si può rimediare alle carenze informative tramite dettagli reperibili solo in sezioni poco visibili del sito o a valle dell’aggancio commerciale. La ratio di tutela del Codice del Consumo, ha osservato il Collegio, impone che pratiche pubblicitarie non siano strutturate in modo da indurre confusione nel consumatore medio, che anche nel settore finanziario non può presumersi particolarmente esperto. Diversamente da quanto sostenuto dalla Banca, il fatto che non tutti gli aderenti abbiano effettivamente investito o ricevuto premi non elimina il carattere ingannevole della campagna promozionale.
Sul piano sanzionatorio, il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua la determinazione della pena pecuniaria, evidenziando che l’AGCM ha correttamente considerato la dimensione della Banca, la gravità della violazione, la diffusione del messaggio e le asimmetrie informative tipiche del settore, senza necessità di ulteriore riduzione anche in presenza di asserite difficoltà economiche del professionista.
La sentenza conferma così l’approccio rigoroso nella valutazione delle pratiche commerciali scorrette e la legittimità dell’operato dell’Autorità garante nel tutelare i consumatori.