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Anas vince sul principio di separazione delle offerte: respinto l’appello di C.G.G. e SIA sull’esclusione dalla gara


Pubblicato il: 6/24/2025

L’avvocato Giuseppe Gitto ha assistito C.G.G. S.r.l. e SIA Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l.

Con sentenza n. 5006/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da C.G.G. S.r.l. e SIA Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l., confermando la legittimità dell’esclusione del costituendo RTI dalla procedura di gara indetta da Anas S.p.A. per l’affidamento, in regime di accordo quadro, dei servizi di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e delle lavorazioni, nonché indagini geognostiche, relativamente al lotto n. 10 – Struttura territoriale dell’Emilia Romagna.

La controversia trae origine dall’esclusione disposta nei confronti del RTI appellante per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, avendo le società concorrenti inserito entrambi i documenti nella medesima cartella digitale in sede di soccorso istruttorio correttivo. La Commissione giudicatrice ha rilevato la presenza del file “PriceEnvelopeSummary” contenente l’offerta economica all’interno della busta tecnica, proponendo l’esclusione, poi approvata dal RUP con firma digitale sul verbale di gara.

Le appellanti hanno dedotto plurimi motivi di impugnazione, tra cui l’incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento di esclusione, la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di gara, l’erronea interpretazione della commistione tra offerte in ambiente digitale e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi.

In particolare, è stato chiarito che il RUP ha validamente approvato l’esclusione mediante sottoscrizione digitale del verbale della seduta, esercitando così la propria competenza. È stato inoltre ribadito che la violazione del principio di separazione tra le offerte, anche in ambiente digitale, costituisce causa legittima di esclusione, in quanto la sola possibilità di accesso anticipato all’offerta economica da parte della Commissione è idonea a compromettere l’imparzialità della valutazione. La giurisprudenza consolidata, richiamata nella sentenza, ha confermato che il rischio potenziale di pregiudizio è sufficiente a giustificare l’esclusione, a tutela del principio di segretezza dell’offerta economica e della par condicio tra i concorrenti.

Quanto alla doglianza relativa al mancato soccorso istruttorio, il Collegio ha precisato che tale rimedio non è applicabile in caso di violazione del principio di separazione tra le offerte, trattandosi di un precetto inderogabile posto a presidio dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 726/2024, rigettando l’appello e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda.

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