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Schiaffini Travel si vede riconosciuto il risarcimento dal Comune di Sabaudia


Pubblicato il: 6/24/2025

Gli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone e Cristiano Chiofalo hanno assistito Schiaffini Travel S.p.a., mentre l’avvocato Bruno De Maria ha rappresentato il Comune di Sabaudia.

Con sentenza n. 5011/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto dal Comune di Sabaudia, confermando integralmente la decisione del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n. 575/2024, che aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione comunale per la revoca della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

La vicenda trae origine dalla determinazione n. 644 del 14 maggio 2021 con cui il Comune revocava la gara bandita nel 2019, dopo aver già avviato la verifica di congruità dell’offerta presentata da Schiaffini Travel S.p.A., risultata aggiudicataria provvisoria. La revoca era motivata dalla sopravvenuta normativa regionale (l.r. Lazio n. 28/2019) che, a partire dal 1° gennaio 2022, attribuiva ad ASTRAL S.p.A. la competenza per la stipula e gestione dei contratti di servizio TPL, con conseguente venir meno delle risorse regionali per i contratti stipulati dai Comuni oltre tale data.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, ribadendo che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di responsabilità precontrattuale derivante da comportamenti tenuti nella fase pubblicistica della procedura di gara. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la revoca legittima di una procedura può dar luogo a responsabilità precontrattuale se l’amministrazione ha violato i principi di correttezza e buona fede, inducendo il concorrente a confidare nella conclusione del contratto.

Nel caso di specie, il Comune era a conoscenza, sin dal novembre 2019, delle modifiche normative che avrebbero inciso sulla sostenibilità finanziaria del contratto, ma ha proseguito la procedura fino al 2021, rafforzando l’affidamento di Schiaffini. Solo dopo aver avviato la verifica di congruità dell’offerta e a distanza di mesi dalla comunicazione regionale, l’amministrazione ha deciso di revocare la gara, senza riconoscere alcun indennizzo.

Il Consiglio ha confermato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del Comune e i danni subiti dalla società, liquidati in complessivi euro 56.339,68. Tale somma comprende euro 16.339,68 per spese documentate (asseverazione dell’offerta, consulenze legali, cauzione, contributi e locazione impianti) ed euro 40.000 per la perdita di occasioni di guadagno alternative, equitativamente determinata in considerazione della mancata partecipazione a gare successive nel medesimo settore.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui l’amministrazione, anche nella fase precontrattuale, è tenuta a comportarsi con lealtà e trasparenza, evitando di ingenerare affidamenti ingiustificati nei partecipanti alle gare pubbliche. La responsabilità precontrattuale, pur non implicando il diritto all’aggiudicazione, tutela l’interesse negativo del concorrente, ossia il diritto a non essere coinvolto in trattative inutili e dannose.

Il Comune di Sabaudia è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Schiaffini Travel S.p.A., liquidate in euro 5.000 oltre oneri di legge.