Invitalia vince sul termine PNRR: irricevibile il ricorso di Easystudy per i fondi Brevetti+
Pubblicato il: 6/24/2025
L'avvocato Nicola Pepe ha assistito Easystudy S.r.l.; gli avvocati Domenico Gentile e Carlo Malinconico hanno rappresentato Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione e lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A.
Con la sentenza n. 5021/2025, pubblicata il 10 giugno 2025 (RG 3564/2024), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Easystudy S.r.l. contro la deliberazione di non ammissione alle agevolazioni del bando "Brevetti+", adottata il 9 maggio 2023 da Invitalia e contestata per presunte violazioni nella procedura di selezione.
La vicenda trae origine dall’impugnazione della società ricorrente avverso il provvedimento di esclusione dai contributi "Brevetti+", misura in parte finanziata con fondi PNRR. In primo grado il TAR Lazio aveva rigettato nel merito il ricorso di Easystudy S.r.l., escludendo nella sentenza n. 1222/2024 la sussistenza di vizi procedimentali e rigettando le censure sulla valutazione di innovatività e sulla coerenza del progetto presentato.
In appello, Easystudy S.r.l. ha reiterato i motivi di doglianza, sostenendo l’esistenza di errori in procedendo e in giudicando, tra cui difetto di istruttoria, erronea esegesi del bando, travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione prodotta. Invitalia e il Ministero si sono costituiti per resistere, e Invitalia ha proposto appello incidentale eccependo l’irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività alla luce del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., applicabile perché la misura prevedeva risorse PNRR.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello incidentale di Invitalia. L’elemento giuridico determinante è stato il termine dimezzato di 15 giorni per il deposito del ricorso, stabilito dagli artt. 12-bis DL 68/2022, 119, co. 2 e 45 c.p.a., quando la procedura è almeno parzialmente finanziata con fondi PNRR. Nel caso concreto, il ricorso notificato il 5 luglio 2023 avrebbe dovuto essere depositato entro il 20 luglio, ma il deposito è avvenuto solo il 31 luglio, quindi oltre il termine perentorio.
Il Collegio ha escluso che sussistesse errore scusabile, ribadendo la natura rigorosa e di stretta interpretazione della disciplina, specie alla luce della chiara portata precettiva dell’art. 12-bis a tutela della speditezza nei contenziosi collegati al PNRR. Il ricorso di primo grado è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardività e, conseguentemente, l'appello principale è stato dichiarato inammissibile. Spese compensate.