GSE ottiene conferma dal Consiglio di Stato sulla rimodulazione della tariffa fotovoltaica
Pubblicato il: 6/24/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Bouganville Hotel S.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno difeso Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.
Con due sentenze gemelle, n. 5026/2025 e n. 5027/2025, pubblicate l’11 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto gli appelli proposti da Bouganville Hotel s.r.l. contro le decisioni del TAR Lazio (nn. 11773/2024 e 11795/2024), confermando la legittimità della revisione dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) operata dal GSE. Le controversie riguardavano due impianti fotovoltaici di potenza pari a 496,8 kW, ubicati nel Comune di Savoia di Lucania, per i quali il GSE aveva accertato un indebito rispettivamente di euro 74.225,07 e 62.746,98 per gli anni 2021 e 2022.
La società appellante contestava la legittimità della rettifica dell’algoritmo, sostenendo che essa costituisse una modifica unilaterale della convenzione stipulata con il GSE, in violazione dei principi di legittimo affidamento, proporzionalità e buona fede. Inoltre, lamentava la violazione delle direttive europee in materia di energie rinnovabili e la presunta introduzione surrettizia di un tetto al prezzo di cessione dell’energia, assimilabile alla disciplina sugli extraprofitti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamandosi alla propria precedente sentenza n. 3814/2025, che aveva già affrontato una fattispecie analoga. In particolare, ha chiarito che la TFO è una tariffa fissa e onnicomprensiva, che remunera l’intera energia prodotta e immessa in rete, senza possibilità per il produttore di beneficiare di ulteriori compensi legati al prezzo di mercato. La componente incentivante della TFO, calcolata come differenza tra la tariffa e il prezzo zonale medio, è soggetta a rimodulazione ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 91/2014 (cd. “spalma incentivi”), ma la struttura della tariffa resta invariata.
L’adeguamento dell’algoritmo si è reso necessario a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi energetici nel biennio 2021-2022, che aveva determinato l’erogazione di corrispettivi superiori alla TFO, in contrasto con la normativa di riferimento. Il Consiglio ha qualificato l’intervento del GSE come una rettifica tecnica vincolata, non riconducibile all’autotutela, e ha escluso qualsiasi violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto l’operatore aveva aderito volontariamente a un regime tariffario fisso, sottraendosi al rischio di mercato.
È stata altresì esclusa ogni disparità di trattamento tra impianti inferiori e superiori a 1 MW, in quanto i primi cedono integralmente l’energia al GSE a fronte della TFO, mentre i secondi vendono l’energia sul mercato e ricevono una tariffa incentivante aggiuntiva. Il Consiglio ha infine ritenuto infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non ravvisando alcun contrasto tra la normativa nazionale e i principi eurounitari.
In conclusione, le due sentenze confermano la piena legittimità dell’azione del GSE e la correttezza dell’interpretazione normativa adottata, respingendo integralmente le pretese della società ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.