GSE ottiene conferma dal Consiglio di Stato sul rigetto degli incentivi a Colacem
Pubblicato il: 6/25/2025
Gli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fienga, Marco Trevisan e Alessandro Zuccaro hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.; gli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio hanno rappresentato Colacem S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 5028/2025 (ricorso n. 5266/2024), pubblicata l’11 giugno 2025, ha respinto il ricorso di Colacem S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) circa il rigetto del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) richiesti per un progetto di risparmio energetico presso l’impianto di Galatina (LE).
La vicenda si sviluppa a seguito del rigetto da parte del GSE della richiesta di verifica e certificazione (RVC) avanzata da Colacem per mancanza del requisito dell’addizionalità dell’intervento. La Colacem aveva presentato ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento GSE del 24 febbraio 2017 e i successivi atti di rigetto, fondando la propria posizione su una presunta violazione del principio di affidamento, dell’efficienza amministrativa e sulla ritenuta impossibilità, per il GSE, di rigettare una singola RVC dopo l’approvazione del progetto (PPPM) e delle precedenti richieste.
In particolare, Colacem sosteneva che l’approvazione della PPPM e delle prime RVC dovesse vincolare il GSE anche sulle rendicontazioni successive. Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione del TAR rigettando tutte le doglianze della società.
Nell’analisi della procedura, la sentenza precisa che l’approvazione della proposta di progetto (PPPM) e delle precedenti RVC costituisce un requisito necessario ma non sufficiente per l’ottenimento dei certificati bianchi, non precludendo al GSE il potere di valutazione e controllo sulle singole e successive richieste di certificazione. In particolare, sottolinea che il sistema è fondato sul principio di autoresponsabilità dell’operatore, il quale deve sempre dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti (in primis il requisito di addizionalità) richiesti per il beneficio. Elemento centrale della decisione è il concetto di addizionalità, che deve essere inteso tanto in senso tecnologico quanto in senso economico.
Il GSE ha infatti dedotto che il progetto di Colacem, di ottimizzazione energetica tramite motori regolati da inverter, utilizzava una tecnologia ormai diffusa e rappresentativa del mercato, capace di generare autonomamente un risparmio tale da ripagare l’investimento anche senza l’incentivo pubblico. Gli accertamenti hanno rivelato che l’intervento avrebbe consentito all’azienda di recuperare il capitale investito in appena 16 mesi grazie ai risparmi energetici, risultando perciò escluso il carattere di “addizionalità” richiesto per erogare incentivi pubblici. La sentenza chiarisce che solo i progetti effettivamente “aggiuntivi”, ossia quelli che non si sarebbero realizzati senza l’incentivo, sono incentivabili.
L’intervento valutato, invece, è stato considerato una normale scelta di mercato per rimanere competitivi e non una introdotta dall’incentivo stesso.
Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha escluso la natura di autotutela dell’operato del GSE, ribadendo che il GSE esercita un potere di verifica e controllo, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, rispetto alle domande di incentivazione, anche dopo l’approvazione della PPPM, e la possibilità di rigettare le singole RVC non crea affidamento tutelabile. La pronuncia rigetta anche la possibilità di applicare la disciplina dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge 241/1990 e l’applicazione retroattiva delle modifiche di cui all’art. 56 del d.l. 76/2020, confermando che le distinzioni tra annullamento, decadenza e rigetto hanno ciascuna autonomo regime giuridico.
Viene inoltre precisato che la possibilità di riduzione percentuale degli incentivi prevista dalla legge opera solo nei casi di decadenza e non può essere invocata nella diversa ipotesi di rigetto di singole richieste di verifica e certificazione.
In conclusione, il Consiglio di Stato legittima la scelta del GSE di negare i titoli bianchi a Colacem per difetto dell’addizionalità tecnica ed economica dell’intervento contestato, confermando la centralità del principio di verifica puntuale e autonoma delle condizioni per l’accesso all’incentivazione pubblica in materia energetica.