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GSE ottiene la conferma dal Consiglio di Stato sulle richieste risarcitorie di Progenia


Pubblicato il: 6/25/2025

Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.; gli avvocati Cristiano Antonini e Giulia Turetta hanno assistito Progenia s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5030/2025 (RG n. 08702/2024), pubblicata l'11 giugno 2025, ha respinto l'appello proposto da Progenia s.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., confermando la decisione del TAR Lazio che aveva parzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda demolitoria e respinto la richiesta risarcitoria della società.

La vicenda trae origine dalla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) avanzata da Progenia s.r.l. nel 2017 a fronte dell’installazione di sei impianti fotovoltaici in vari comuni, tra cui Jesolo, su edifici di diversi clienti.

Il GSE, nel corso delle valutazioni, rilevando lacune documentali rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. 28/2011 sulle fonti rinnovabili per nuovi edifici o edifici ristrutturati, aveva rigettato la domanda con provvedimento del maggio 2018, in particolare per un impianto risultato non adeguatamente documentato.

Progenia, dopo diversi scambi documentali ed integrazioni nel procedimento amministrativo e davanti al TAR, otteneva, nel dicembre 2023, un riesame favorevole da parte del GSE, che annullava d’ufficio il precedente diniego riconoscendo i titoli di efficienza energetica (TEE) richiesti.

Tale provvedimento non veniva impugnato. L’impugnazione davanti al Consiglio di Stato rimaneva così circoscritta solo alle domande risarcitorie di Progenia per il ritardo nella concessione dei TEE.

Nel respingere l’appello, Palazzo Spada ha sottolineato che la valutazione negativa del GSE nel 2018 era giustificata dall’incertezza documentale e dalla mancata dimostrazione, da parte di Progenia, dell’assenza degli obblighi di integrazione delle rinnovabili sull’immobile in oggetto.

In mancanza di prova certa, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa recente, grava sull’interessato produrre tutti gli elementi utili e la responsabilità non può essere imputata all’ente pubblico che ha correttamente esercitato i propri poteri istruttori.

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che il GSE non era tenuto a effettuare accoglimenti parziali delle richieste in presenza di impianti privi dei necessari requisiti, essendo la RVC procedura unitaria e non frazionabile. Inoltre, la responsabilità aquiliana non poteva essere configurata in assenza sia dell’elemento oggettivo (illiceità del rigetto) sia del necessario elemento soggettivo (colpa grave o dolo), mentre nessuna prova concreta sul danno economico asseritamente subito era stata fornita dalla società appellante.

In conclusione, la pronuncia ha confermato la correttezza del comportamento amministrativo del GSE, la non configurabilità di un danno risarcibile e, considerata la complessità della materia, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.