Invitalia vede confermata la legittimità del rigetto sulle agevolazioni a Pozzo S.p.A.
Pubblicato il: 6/25/2025
Gli avvocati Bruno Sarzotti e Francesco Ioppoli hanno assistito Pozzo S.p.A. L’avvocato Antonio Grieco ha rappresentato Invitalia.
Con sentenza n. 5038/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Pozzo S.p.A. contro la sentenza del TAR Piemonte n. 177/2024, confermando la legittimità del provvedimento con cui Invitalia aveva rigettato la domanda di ammissione alle agevolazioni presentata dalla società per un progetto industriale e ambientale da realizzarsi a Borgaro Torinese.
Il rigetto era motivato dal mancato raggiungimento delle soglie minime di punteggio in tutte le categorie di valutazione previste dal bando (A/B/C/D/E), nonostante il contraddittorio procedimentale attivato da Invitalia. In particolare, la società non aveva prodotto una relazione tecnica asseverata e giurata a supporto delle controdeduzioni, come richiesto dalla normativa di riferimento e dalla circolare applicativa. Inoltre, le informazioni fornite erano risultate incomplete, non verificabili o non coerenti, impedendo una valutazione positiva dei profili tecnico-economici, occupazionali e finanziari del progetto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In primo luogo, ha confermato la correttezza della richiesta formale di una relazione asseverata anche in sede di integrazione documentale, trattandosi di un requisito già previsto dalla cornice normativa e regolamentare del procedimento. In secondo luogo, ha escluso che le valutazioni tecniche di Invitalia fossero affette da vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ribadendo i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali, specie quando esse si fondano su parametri tecnico-scientifici.
Il Collegio ha inoltre respinto l’istanza di verificazione tecnica, rilevando l’assenza di un principio di prova idoneo a giustificare un approfondimento istruttorio. Infine, ha confermato la statuizione sulle spese del primo grado, ritenendola proporzionata e non affetta da abnormità, nonostante la parziale soccombenza dell’amministrazione su uno dei motivi.
In conclusione, l’appello è stato rigettato e Pozzo S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Invitalia, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.