Open Fiber ottiene l’annullamento delle prescrizioni comunali su lavori della banda ultralarga
Pubblicato il: 6/26/2025
L’avvocato Matteo Annunziata ha assistito Open Fiber s.p.a. L’avvocato Vito Aurelio Pappalepore ha rappresentato il Comune di Laterza.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5047/2025 (n. 2188/2024 Reg. Ric.), pubblicata l’11 giugno 2025, ha accolto l’appello promosso da Open Fiber s.p.a. contro il Comune di Laterza, annullando le prescrizioni ritenute illegittime imposte dal Comune nell’autorizzare opere di posa della rete in fibra ottica.
La vicenda origina dal diniego parziale legato a una nota comunale del 29 giugno 2022, con cui il Comune di Laterza aveva concesso l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 (attuale art. 49) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), ma introducendo “prescrizioni particolari” sui ripristini stradali, più restrittive rispetto a quanto previsto dalla normativa settoriale e dal D.M. Infrastrutture 1 ottobre 2013.
Open Fiber ha contestato, tra gli altri profili, la legittimità di tali prescrizioni e la non corrispondenza con le regole tecniche stabilite per gli scavi in minitrincea, nonché la mancata osservanza della disciplina sulle tempistiche e modalità del procedimento amministrativo.
In primo grado, il TAR Puglia aveva respinto il ricorso, sostenendo che le prescrizioni trovavano fondamento nel regolamento comunale e che non si era formato il silenzio-assenso sulle istanze di Open Fiber.
In appello, la società ha ribadito che le prescrizioni comunali imponevano oneri aggiuntivi non giustificati dalla normativa nazionale e che il Comune non aveva avviato alcuna interlocuzione per concordare accorgimenti specifici, come imposto dalla disciplina vigente. Il Consiglio di Stato – richiamando l’art. 12, comma 4, del D.M. 1 ottobre 2013 e l’art. 40, comma 4, d.l. 77/2021 – ha posto in rilievo come eventuali prescrizioni aggiuntive da parte dell’ente gestore debbano essere motivate da esigenze specifiche, quali la sicurezza stradale, e comunque concordate con l’operatore, non potendo essere imposte genericamente e senza istruttoria.
Nel caso di specie, il provvedimento comunale non forniva alcuna motivazione in ordine a particolari esigenze legate al ripristino della circolazione o alla tipologia di opera da realizzare, limitandosi ad applicare prescrizioni più onerose rispetto allo standard nazionale senza confronto con l’operatore economico.
Il Collegio, pur escludendo la formazione del silenzio-assenso a causa della presenza di vincoli ambientali nell’area interessata, ha accolto l’appello, evidenziando il vizio di motivazione e di istruttoria a carico del Comune. Di conseguenza, la sentenza del TAR è stata riformata e la nota comunale annullata, nella parte relativa alle contestate prescrizioni. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti.