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Il Consiglio di Stato conferma la legittimità degli oneri a carico di FIBE: respinto l’appello sulla gestione dei rifiuti in Campania


Pubblicato il: 6/26/2025

L’Avvocato Benedetto Giovanni Carbone e l’Avvocato Ennio Magrì hanno assistito la società appellante FIBE S.p.A., in proprio e quale incorporante di FIBE Campania S.p.A.

Con sentenza n. 5054/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da FIBE S.p.A. (ricorso n. 3624/2017 R.G.), confermando la sentenza del TAR Lazio n. 4759/2017. La controversia si inserisce nel contesto della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania e riguarda l’imputazione a carico della società affidataria degli oneri per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, disposta con le ordinanze commissariali n. 6, 7 e 8 del 2005.

La società appellante aveva chiesto l’annullamento parziale di tali ordinanze, l’accertamento del diritto a ottenere le autorizzazioni per la realizzazione e l’utilizzo delle discariche di servizio e delle aree di stoccaggio, nonché la condanna al risarcimento dei danni e al rimborso dei costi sostenuti per lo smaltimento dei sottoprodotti del CDR presso siti di soggetti terzi.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha escluso che la relazione tecnica del Ministero dell’Ambiente, acquisita in primo grado, fosse viziata da difetto di contraddittorio o da parzialità, rilevando che essa si è basata su documentazione amministrativa e non su una collaborazione attiva con l’Unità Tecnica Amministrativa. Inoltre, ha ritenuto che la sentenza penale invocata da FIBE non avesse efficacia vincolante nel giudizio amministrativo, trattandosi di accertamenti riferiti a responsabilità penali e non alla legittimità degli atti amministrativi.

Fondamentale per la decisione è stata la verificazione tecnica disposta in appello, affidata al Politecnico di Milano, che ha accertato come i progetti presentati da FIBE per la localizzazione e realizzazione delle discariche non fossero conformi, nella maggior parte dei casi, alla direttiva 1999/31/CE e alla normativa tecnica vigente. I verificatori hanno evidenziato gravi carenze progettuali, in particolare sotto il profilo della sicurezza ambientale, della gestione del percolato e della stabilità geotecnica dei siti. Inoltre, è emerso che il piano presentato da FIBE non aveva carattere organico e che le autorizzazioni richieste non potevano essere rilasciate per mancanza dei presupposti tecnici e ambientali.

Il Collegio ha quindi confermato la legittimità delle ordinanze commissariali impugnate, ritenendo che l’imputazione degli oneri a carico della società affidataria fosse coerente con il quadro contrattuale e normativo emergenziale. Ha inoltre respinto le domande di condanna e risarcimento, rilevando l’assenza di prova circa la responsabilità dell’amministrazione per il mancato rilascio delle autorizzazioni.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, mentre le spese della verificazione sono state ripartite in parti uguali.